L’Aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal Governo sul decreto Recovery e Semplificazioni, con 350 voti favorevoli e 44 contrari. Il testo del provvedimento, ora, passa al Senato per essere convertito in legge entro il prossimo 30 luglio.
Grande soddisfazione è stata espressa dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta per l'approvazione del decreto, che definisce anche la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
È stata pienamente rispettata la prima tappa del cronoprogramma negoziato con la Commissione europea; pertanto, l’Italia otterrà, a breve, l’anticipo di 25 miliardi sui circa 200 miliardi di fondi Ue che spettano al nostro Paese.
Grande attesa resta, però, concentrata sul Superbonus al 110% in vista del passaggio definitivo in Senato.
Il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 mira, tra le altre cose, a rendere meno rigido e più fluido il Superbonus: in poche parole a snellirlo ancora di più, liberandolo dalla eccessiva burocrazia.
A tal fine, una delle novità più rilevanti riguarda la Comunicazione di Inizio Lavori (CILA), che rappresenterà l’unica comunicazione necessaria per poter accedere ai benefici, anche in caso di interventi di tipo strutturale di edifici e prospetti.
Eventuali variazioni in corso d’opera, inoltre, potranno essere comunicate direttamente alla fine dei lavori.
Il cappotto termico sarà in deroga alle distanze minime fra i palazzi e i pannelli fotovoltaici potranno essere montati anche nei centri storici.
Inizialmente, erano circa un centinaio le richieste di correzione alla disciplina della maxi-detrazione del 110% avanzate attraverso emendamenti al testo del Ddl, ma, di fatto, ne sono stati approvati un numero molto limitato.
Tra questi, vi è il correttivo approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della Camera secondo il quale verrebbero concessi 30 mesi (anziché 18 mesi) per trasferire la residenza al fine di beneficiare dell’agevolazione prima casa nel caso in cui nell’immobile acquistato sia stato eseguito uno o più interventi “trainanti” di riqualificazione energetica ai fini del Superbonus 110%.
Secondo tale proposta, nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi rientranti nel Superbonus, il termine per stabilire la residenza e beneficiare della suddetta agevolazione è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
Analogamente, anche nel caso del cosiddetto “sismabonus acquisti”, il termine di 18 mesi, entro cui le imprese devono vendere le unità immobiliari affinché l’acquirente possa beneficiare dell’agevolazione fiscale, viene esteso a 30 mesi.
Una ulteriore modifica introdotta durante l’iter parlamentare di conversione del Dl Semplificazioni stabilirebbe, inoltre, che le violazioni meramente formali, che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Collegato all’ok definitivo al decreto legge Semplificazioni, vi è anche il via libera al nuovo modello unico semplificato della Comunicazione di inizio lavori da utilizzare per accedere alla forma snellita del Superbonus. Giovedì 29 luglio sarà formalizzata l’intesa in conferenza Unificata fra Stato ed enti territoriali.
Questo sarà l’ultimo tassello di una serie di interventi, aticolatisi negli ultimi 12 mesi, per cercare di snellire e rendere più facile l’accesso alla maxi-detrazione sui lavori.
Il cambio di rotta è stato introdotto con l’obbligo di sola comunicazione di inizio lavori per accedere agli interventi agevolati.
Con la sola “Cila 110%” si vuole accelerare il più possibile il lavoro dei tecnici e, a tal fine, è stato previsto un nuovo modello standard da presentare per le comunicazioni sul Superbonus 110%, valido in tutta italia.
Per comunicare l’inizio dei lavori, infatti, sarà sufficiente una semplice relazione descrittiva dei lavori che si intendono effettuare da presentare al Comune.
La comunicazione dei lavori per il Superbonus (CILA-Superbonus), valida su tutto il territorio nazionale, è una sorta di relazione tecnica, che sarà considerata sufficiente a rispettare gli obblighi documentali richiesti dall’articolo 6 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380 del 2001).
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