Il nuovo provvedimento governativo per la liquidità delle imprese – Dl n. 23/2020 già presente nella Gazzetta dell’8 aprile – prevede nuove proroghe e sospensioni dei versamenti a causa dell’emergenza da Coronavirus.
In particolare, i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 riguardanti l’IVA, le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionali e comunali, sono differiti in base al fatturato ed ai corrispettivi per:
Per gli stessi soggetti vige il blocco anche dei versamenti, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.
Quindi, la proroga dei termini dei versamenti suddetti opera con riferimento a fatturato e corrispettivi e non con riferimento ai ricavi e compensi conseguiti (come era presente nelle bozze del Dl n. 23/2020).
Norma a parte riguarda imprese e professionisti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza: la sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 si applica indipendentemente dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, qualora vi sia una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Il termine ultimo per l’effettuazione dei versamenti sospesi è fissato al 30 giugno prossimo.
Analizzando il disposto normativo, appare logico riferirsi alla nozione di ‘fatturato’ o di ‘corrispettivi’ come annotazione di fatture e corrispettivi negli appositi registri del Dpr n. 633/1972 (artt. 23 o 24). Occorre ricordare che in luogo della registrazione possono essere eseguiti la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi telematici.
Inoltre, la fattura può essere emessa:
In ogni caso, la data della fattura deve coincidere con il giorno di effettuazione della operazione e può essere anticipata. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.
Tutti i versamenti sospesi vanno eseguiti, senza sanzioni ed interessi:
Per quanto riguarda gli enti no profit, il nuovo Decreto Liquidità estende la misura della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali di aprile e maggio a tutta la platea degli enti non commerciali, comprendendo gli enti del Terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e tutti gli enti che svolgono attività di interesse generale non in forma d’impresa.
Ancora, l’art. 20 del Dl n. 23/2020 fissa la riduzione all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP da versare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi 2020 per i soggetti “solari”), qualora il loro calcolo avvenga con il criterio c.d. previsionale.
Tale metodo è basato sull’imposta dovuta per l’anno in corso, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno nonché delle eventuali ritenute operate, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. Quindi, la misura ordinaria da applicare viene ridotta all’80% per il 2020, non applicando sanzioni ed interessi.
Per il modello 730 riferito al 2019, i lavoratori dipendenti e assimilati sono autorizzati ad inviare telematicamente ai Caf e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, insieme al proprio documento di identità.
Questo al fine di evitare spostamenti delle persone che possono dar luogo ad aumenti della diffusione del Coronavirus.
Quando sarà finita l’emergenza, i soggetti consegneranno a Caf e professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate in via telematica.
Il decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 è l’oggetto del Vademecum pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in cui sono spiegate le misure fiscali contenute nel documento del Governo.
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