La sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici e di quelli processuali, prevista dal Decreto Cura Italia, interessa anche i procedimenti di accertamento con adesione.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6 del 23 marzo 2020, si sofferma sull’impatto di tale disciplina sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione, fornendo primi chiarimenti.
La circolare n. 6/2020 ricorda che l’articolo 67, al comma 1, prevede che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, ciò per evitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, oltre che del personale dipendente.
Tale disciplina va poi raccordata con quella dell’articolo 83, che prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre che "ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".
Pertanto:
per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 con termine di impugnazione ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, con ripresa a decorrere dal 16 aprile;
per gli avvisi notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricorrere slitta alla fine del periodo di sospensione.
La sospensione di cui all’articolo 83 del Dl n. 18/2020 si applica anche nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento.
Di conseguenza, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
sia la sospensione del termine di impugnazione di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente (articolo 6, comma 3, Dlgs n. 218/1997);
sia la sospensione prevista dall'art. 83 del "Cura Italia".
L’Agenzia motiva con un esempio pratico: nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020.
Tuttavia, però, specifica la circolare che nel caso vi sia un interesse condiviso a svolgere la procedura di adesione, la stessa potrà essere effettuata in un'ottica di “collaborazione e buona fede” tra Fisco e contribuente.
Ovviamente, tenendo conto del periodo emergenziale che impone di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti, la modalità contemplata per la gestione del procedimento è quella “a distanza”.
Il contraddittorio, dunque, potrà avvenire, privilegiando l’impiego della Posta elettronica certificata, in luogo di quella ordinaria, e utilizzando il telefono o l’eventuale strumento della videoconferenza. La mail ordinaria è accettata tutte le volte in cui il contribuente non dispone di una PEC.
L’Agenzia – nella circolare n. 6/2020 – indica i passaggi principali per condurre il contraddittorio a distanza, specificando che l’intera procedura di contraddittorio, la redazione del verbale e la sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell'Ufficio deve preferibilmente concludersi nello stesso giorno; la sottoscrizione del file del verbale da parte del contribuente o del suo rappresentante può avvenire anche in formato digitale.
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