Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 3 dicembre, sono stati pubblicati la legge di conversione n. 159 del 29 novembre 2020 e il testo coordinato del Decreto legge n. 125/2020 (cosiddetto Dl Covid), recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”.
Tra le novità introdotte in sede di conversione del provvedimento, si ricordano le modifiche in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi.
Si tratta dell’intervento che consente ai tribunali di omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione anche se la mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime.
Questo, se dalla relazione del professionista designato dal debitore risulti che la proposta di soddisfacimento del Fisco o degli enti previdenziali o assistenziali sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Altro ritocco è relativo alle assemblee condominiali e, in particolare, al tema del quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza: non è più richiesta l’unanimità dei condomini ma è sufficiente il consenso della maggioranza degli stessi.
A seguire è stata introdotto un nuovo articolo (3-bis) sulla proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza.
E’ stato così modificato l’art. 103 del DL n. 18/2020 attraverso le seguenti previsioni:
Il testo contiene ulteriori disposizioni in materia di riscossione nonché misure per imprese e lavoratori.
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