Divisione ereditaria, il criterio del sorteggio è derogabile

Pubblicato il 24 novembre 2017

Nell’ambito delle divisioni ereditarie, il criterio dell'estrazione a sorte non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e può essere derogato dal giudice di merito in base a valutazioni prettamente discrezionali.

Queste possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.

E’ quanto spiegato la Corte di cessazione con ordinanza n. 23395 del 6 ottobre 2017 e con la quale è stata cassata, con rinvio, la decisione di merito nella quale, nell’ambito di un giudizio di divisione, non era stata esaminata la doglianza dell’appellante circa il mancato accoglimento della richiesta di adozione di un criterio alternativo all'estrazione a sorte dei lotti nell'assegnazione delle quote.

La Corte territoriale, ossia, aveva dato per dimostrata la omogeneità delle posizioni degli eredi, senza dare alcun rilievo ai fattori soggettivi evidenziati dalle parti, tra i quali la circostanza che l'immobile in divisione era adibito, da anni, “ad attività commerciale" da parte di uno dei coeredi.

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