Divise da lavoro, IVA deducibile ai fini IRES

Pubblicato il 15 febbraio 2020

La fornitura al personale di indumenti da indossare durante l’orario di lavoro non rientra tra le prestazioni di servizi ma tra gli obblighi contrattuali dell’imprenditore che fornisce l’abbigliamento ai propri dipendenti al pari delle altre strumentazioni di lavoro o dei pasti. Ne consegue che i costi sostenuti dell’azienda per l’acquisito delle divise dei dipendenti sono deducibili ai fini IRES.

A specificarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3387 del 12 febbraio 2020. Nel caso di specie, i giudici di legittimità sono stati chiamati a stabilire se la fornitura al personale di divise da indossare durante l’orario di lavoro potesse integrare una cessione gratuita imponibile ai fini IVA o se, al contrario, si era in presenza di un’operazione non rilevante ai fini IVA.

Fornitura di indumenti al personale. Non è possibile la rivalsa

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa (IRES), la Suprema Corte ha affermato che la deducibilità delle spese relative a più esercizi è subordinata, ai sensi dell’art. 74, co. 3 del Dpr. n. 917/1986, all’indicazione degli specifici criteri cui commisurare la durata dell’utilità del bene, al fine di stabilirne la quota di costo imputabile a ciascun esercizio.

Dunque, considerata la particolare configurazione dell’obbligo – consistente nel fornire ai dipendenti le divise da lavoro – la Corte di Cassazione ha sancito che non è integrata una cessione gratuita avente rilevanza ai fini IVA, con conseguente impossibilità per il datore di lavoro di esercitare la rivalsa nei confronti del personale.

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