Per legge la contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
Per quanto sopra è vietato il cumulo fra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella Gestione Separata, anche nei casi di prosecuzione dell’attività lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi ben inferiori a € 3000 annui.
Questo secondo la Corte di Appello di Trieste determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tipologie di prestazioni di lavoro simili per impegno orario e per reddito conseguito, cui non si applica tale divieto e perciò è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale.
Tuttavia la Consulta, con sentenza n. 44 deposita il 24 febbraio 2017 ha ritenuto che la richiesta presentata fosse generica e indeterminata, giacché si risolveva nella richiesta di introdurre una esclusione del divieto di cumulo fra diversi tipi di contribuzione in relazione a casi genericamente descritti (attività lavorativa «per un limitato quantitativo di ore a settimana»), quindi privi dei necessari requisiti di tipicità e chiarezza, tali da rendere la richiesta stessa inammissibile.
Ma conclude la Corte Costituzionale “non può escludersi che il legislatore identifichi con precisione le prestazioni di lavoro che, in considerazione del carattere saltuario dell’attività prestata o comunque del limitato impegno orario e della ridotta entità dei compensi, siano sottratte al divieto di cumulo”.
In effetti è indubbio che un “tale intervento di definizione delle contribuzioni richieste ben potrebbe fornire una più specifica tutela a soggetti caratterizzati da una condizione di particolare debolezza nel mercato del lavoro”.
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