Ha ad oggetto il regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate il principio di diritto n. 3 emanato dall’Agenzia delle Entrate in data 6 dicembre 2022.
La legge di bilancio 2018 ha apportato variazioni alla tassazione dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa circa il possesso e la cessione di partecipazioni qualificate: in sostanza, si applica la stessa aliquota (del 26 per cento) e le medesime modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate.
Ciò trova applicazione per i redditi di capitale “percepiti” dal 1° gennaio 2018 e i redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2019.
In seguito, è stata introdotta una deroga a tale principio di decorrenza del regime di tassazione degli utili prevedendo un regime transitorio per non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. A questi, se deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017.
Come spiegato dal legislatore, il regime transitorio risponde alla volontà di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d’imposta precedenti a quello di introduzione del nuovo regime fiscale.
Sulla base di quanto riportato, il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 afferma quanto segue:
In pratica, va data rilevanza alla delibera e non all’effettivo pagamento, posto che per le società di capitali il diritto al dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili; ciò fa nascere il diritto di credito del socio nei confronti della società.
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