E’ sproporzionata e dunque illegittima la sanzione accessoria comminata ad un magistrato sottoposto a procedimento disciplinare - precedentemente svolgente funzioni semidirettive requirenti - che implica il suo trasferimento presso la Corte d’appello, nella funzione di Consigliere non requirente.
Detta sanzione implica difatti un demansionamento a danno del predetto giudice; sicché la Sezione disciplinare avrebbe dovuto trasferirlo presso altra sede di servizio, ove avrebbe potuto continuare a svolgere funzioni requirenti semidirettive.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 1546 del 20 gennaio 2017, accogliendo il ricorso del sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia che, sottoposto a procedimento disciplinare per alcuni illeciti contestati, veniva trasferito dapprima presso altro Tribunale, ed in seguito presso la Corte d’appello, con funzioni giudicanti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".