L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile in consultazione pubblica una bozza di circolare in tema di rivalutazione dei beni d'impresa e di riallineamento dei valori civili e fiscali.
Il corposo documento di prassi, che si articola nella forma di domande e risposte, ha come obiettivo quello di sciogliere i numerosi dubbi sollevati dai contribuenti in sede di interpello, oltre che quelli rappresentati dagli ordini professionali e dalle varie associazioni di categoria, riguardo i suddetti regimi fiscali della rivalutazione e del riallineamento.
Eventuali osservazioni possono essere inviate entro il prossimo 7 dicembre.
La bozza della circolare si articola in tre parti.
La prima parte fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuto nell’articolo 110 del Dl 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Decreto Agosto).
La seconda parte contiene specifici chiarimenti in ordine alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale, di cui all’articolo 6-bis del Decreto legge n. 23/2020 (Decreto Liquidità).
La terza parte, dal contenuto più innovativo rispetto ai precedenti documenti di prassi, esamina alcuni interessanti aspetti procedurali riferiti principalmente all’efficacia nei confronti del Fisco delle operazioni in esame (articolo 110, comma 8 e 8-bis, del Decreto Agosto).
Al riguardo, viene confermato che le operazioni di rivalutazione e riallineamento si devono considerare perfezionate con l’indicazione dei maggiori valori nel prospetto della dichiarazione (quadro RQ dei modelli REDDITI 2021), indipendentemente dal regolare e tempestivo versamento delle imposte sostitutive.
Infatti, qualora ciò non avvenisse, si andrebbe incontro “solamente” all’iscrizione a ruolo delle imposte dovute, fatta salva la possibilità di procedere al ravvedimento per insufficiente o tardivo versamento.
Il documento di prassi appare molto interessante perchè ha un taglio molto pratico, soffermandosi su alcune casistiche che sono state oggetto delle operazioni effettuate da moltissime imprese nel corso del 2021.
Come anticipato, nella prima parte del documento di prassi in consultazione vengono analizzati gli aspetti più generali della rivalutazione e del riallineamento dei valori, con particolare attenzione ai beni rivalutabili, al regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione e alle operazioni che possono essere oggetto del riallineamento dei valori.
L’Agenzia, dopo aver ripercorso la normativa dell’articolo 110 del decreto Agosto, che ha reintrodotto la disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio ed ha introdotto la disciplina del riallineamento (vale a dire la possibilità di riconoscere ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020), ne ha specificato alcuni aspetti.
In caso di scissione parziale, la circolare precisa che il saldo attivo di rivalutazione non potrebbe considerarsi riserva in sospensione tassabile solo in caso di distribuzione (ogni utilizzo diverso dalla copertura delle perdite sarebbe, infatti, tassato) e, quindi, dovrebbe essere ricostituito dalla beneficiaria.
Ad analoga conclusione si giunge nel caso di fusione, quando l’avanzo di fusione non sia capiente per assorbire la riserva di rivalutazione presente nel patrimonio dell’incorporata.
Secondo tale interpretazione, la società incorporante o beneficiaria dovrà ricostituire la riserva in sospensione d’imposta iscritta dall’incorporata o attribuita alla beneficiaria utilizzando, in caso di incapienza dell’eventuale avanzo, le rispettive riserve disponibili e il rispettivo capitale sociale, non vincolato ai fini fiscali. L’eventuale ulteriore eccedenza è tassata in capo all’incorporante o alla beneficiaria.
Sulla base del documento interpretativo Oic 7, viene riconfermata la rivalutazione dei diritti immateriali (marchi, brevetti, know how) giuridicamente tutelati, ma non iscritti in bilancio in quanto spesati a conto economico.
Al riguardo, è precisato che è possibile la rivalutazione del diritto immateriale di produrre una determinata quantità del prodotto oggetto del consorzio di tutela; ma non è rivalutabile il diritto all’uso di spazi per l’esercizio di attività commerciale ottenuto gratuitamente, perché non capitalizzabile secondo l’Oic.
E’ rivalutabile un fabbricato integralmente considerato, ma non è consentita la rivalutazione parziale (ad esempio, la zona ufficio) dei singoli beni.
La rivalutazione di un bene riscattato da leasing nel 2020 non è possibile, in quanto difetta l’iscrizione nel bilancio al 31 dicembre 2019 (stessa conclusione se il riscatto doveva avvenire entro la fine del 2019, ma l’opzione non è stata esercitata).
E' opportuno ricordare, come già detto, che la rivalutazione si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva riferita al periodo d'imposta cui la rivalutazione si riferisce.
Analogamente, il riallineamento si perfeziona con la presentazione del modello “Redditi SC 2021”; l’opzione per il riallineamento può essere esercitata con una dichiarazione “tardiva” nei 90 giorni che emenda quella originaria.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E/2017, l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'operazione e, in tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo, ai sensi degli art. 10 e seguenti del Dpr 602/1973, ferma restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento.
Considerato che la scadenza del termine per l’invio tempestivo delle dichiarazioni 2020 è fissato al prossimo 30 novembre, i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate sembrano arrivati con un certo ritardo.
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