Pubblicato dall’agenzia delle Entrate uno schema di circolare con i chiarimenti sulla disciplina fiscale relativa ai trust ai fini delle imposte sul reddito e della imposizione indiretta.
In attesa della versione definitiva della circolare, i soggetti interessati potranno inviare le loro osservazioni fino al 30 settembre 2021.
Nel documento di prassi vengono fornite indicazioni sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette.
Nel primo caso, si illustra la disciplina prevista con riguardo all’imposizione delle “attribuzioni” a soggetti residenti in Italia, provenienti da trust opachi stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei trust si considerano a fiscalità privilegiata.
Nel secondo caso, invece, vengono recepite alcune pronunce di legittimità in merito all’applicazione dell’imposta di donazione e successione e alla tassazione dovuta in seguito ai trasferimenti dal trust ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust.
La disciplina fiscale del trust è stata oggetto di alcuni interventi recenti da parte del legislatore in tema di imposizione diretta, oltre che di diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità in ordine all’imposizione indiretta.
La distinzione operata dalla normativa in “trust trasparenti” e “trust opachi” serve, proprio ai fini dell’imposizione diretta dei redditi, ad individuare i soggetti da sottoporre a tassazione.
A seguito delle recenti novità introdotte dal Decreto legge n. 124/2019 è stata modificata la disciplina sull’imposizione delle “attribuzioni” a soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che si considerano a fiscalità privilegiata.
Scopo del legislatore è quello di fornire regole certe e chiare per l’imposizione delle “attribuzioni” da parte di trust opachi, ovvero quei trust senza beneficiari di reddito individuati, per evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato, comporti una detassazione dei redditi attribuiti a soggetti italiani.
A tal fine, è stata introdotta una “presunzione relativa” sulle attribuzioni, che stabilisce che se “non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”.
Nella bozza della circolare, l’Agenzia ricorda che nel caso di trust trasparenti (vale a dire trust con “beneficiari individuati”), i redditi prodotti dal trust sono imputati ai beneficiari stessi “in ogni caso”; cioè “indipendentemente” dall’effettiva percezione, secondo un criterio di competenza per trasparenza e, conseguentemente, tali redditi sono assoggettati ad imposizione per imputazione nei confronti dei beneficiari individuati.
Nel caso di trust opachi residenti nel territorio dello Stato, l’imposizione dei redditi da questi prodotti avviene una sola volta ed esclusivamente nei confronti dei trust.
Infatti, i redditi prodotti dai trust opachi sono assoggettati ad IRES direttamente ed esclusivamente nei confronti del trust.
L’Agenzia si sofferma sul caso dei di trust esteri opachi, costituiti in Stati o territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis del Tuir.
Con riferimento a questi ultimi, si specifica che le attribuzioni di reddito da parte del trust sono assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente e ciò, in quanto si tratta di redditi che non subiscono una tassazione congrua nella giurisdizione di stabilimento del trust prima di essere attribuiti ai soggetti residenti in Italia.
Le attribuzioni a favore dei beneficiari italiani da parte dei trust opachi esteri, inoltre, sono assoggettabili ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa che regola, in genere, la tassazione dei redditi di capitale, a differenza delle attribuzioni di trust trasparenti per le quali vale il criterio di imputazione.
Il meccanismo di imputazione per trasparenza, infatti, sarebbe in contrasto con le modalità di attribuzione del reddito dei trust opachi, nei quali i beneficiari sono privi del diritto di ottenere erogazioni di redditi prodotti dal trust.
Nella bozza di circolare viene analizzata anche l’applicazione dell’imposizione indiretta sui cosiddetti vincoli di destinazione.
Orientamento comune adottato dall’Agenzia nei vari documenti di prassi per l’applicazione della imposizione indiretta è che il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria.
In virtù dell’unicità della causa, quindi, l’imposta sulle successioni e donazioni nonché l’imposta ipotecaria e catastale sono dovute al momento in cui si realizza la costituzione del vincolo di destinazione (costituzione del bene in trust), indipendentemente dal tipo di trust.
Nel tempo, però si è venuto a sviluppare un consistente contenzioso che ha portato ad un orientamento della Corte di Cassazione, che dopo una lunga evoluzione può dirsi ormai consolidato, secondo cui il conferimento di beni e diritti in trust, ai fini dell'applicazione della reintrodotta imposta di successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni e diritti e, quindi, ad un arricchimento dei beneficiari.
Nella nuova circolare, l’Agenzia inverte il suo opposto orientamento contenuto nelle circolari 48/E/2007 e 3/E/2008, secondo cui la dotazione del trust era invece stata intesa come un presupposto di applicazione dell’imposta di donazione.
L’Agenzia, dunque, ritiene superate le indicazioni fornite dalla precedente prassi e cambia rotta. Così, a seguito del recepimento della posizione espressa dalla Corte di Cassazione, nella nuova circolare viene illustrato il trattamento tributario ai fini dell’imposizione indiretta delle diverse tipologie di atti concernenti i trust.
Con riferimento ai trust residenti è specificato che l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust (comprendente, oltre alla dotazione patrimoniale iniziale, tutti gli eventuali successivi conferimenti effettuati dal disponente -o da terzi- a favore del trust).
Per esempio è precisato che;
l’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa;
la stessa tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust;
gli atti con cui vengono attribuiti ovvero devoluti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Le stesse regole valgono anche nel caso di trust non residenti. Infatti, in presenza dei presupposti per l’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale, con riferimento agli atti di attribuzione di patrimonio posti in essere da trust esteri che risultano formati all’estero, gli stessi sono soggetti ad obbligo di registrazione, quando "comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato".
Pertanto, l’Agenzia ritiene che l’atto di costituzione dei beni in trust, formato all’estero, vada assoggettato a registrazione in termine fisso, trattandosi di una donazione definibile “a formazione progressiva” in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".