L’INAIL ha esteso in via sperimentale anche alle nuove assunzioni le misure già previste per sostenere le imprese negli interventi di conservazione del posto di lavoro delle persone con disabilità da lavoro, per cui le disposizioni previste dal Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa, approvato l’11 luglio 2016, si applicano anche in favore di assistiti INAIL con disabilità da lavoro causata da infortunio o da malattia professionale nei casi di inserimento in nuova occupazione, per lo svolgimento di un’attività non necessariamente soggetta ad obbligo assicurativo con l’Istituto.
L’Istituto rimborserà ai datori di lavoro fino a un massimo di 150mila euro per ciascun progetto personalizzato per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli previsti a garanzia dei principi di parità di trattamento delle persone con disabilità e di piena uguaglianza con gli altri lavoratori, entro i limiti degli importi stanziati ogni anno.
Il rimborso può arrivare:
È, inoltre, possibile richiedere un’anticipazione fino al 75%.
La circolare INAIL n. 30 del 25 luglio 2017 chiarisce, inoltre, che il sostegno INAIL si applica alle assunzioni di soggetti con disabilità da lavoro tutelata dall’Istituto, purché vengano stipulati contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche flessibili o a tempo determinato ma è escluso per il lavoro di tipo autonomo.
Relativamente alle tipologie di contratto, mentre non si ravvisano problemi di applicabilità per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, per quanto concerne, invece, quelli a tempo determinato o flessibili, è necessario effettuare, caso per caso, una valutazione costi/benefici che tenga conto delle diverse tipologie di interventi da realizzare in funzione dell’inserimento in nuova occupazione, in relazione alla durata del rapporto di lavoro.
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