Il 2 maggio 2016 è stato pubblicato, sul portale del Ministero del Lavoro, il Decreto Interministeriale 10 marzo 2016, che stabilisce le modalità di versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3, Legge n. 68/1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.
Ai fini dell’esonero autocertificato, i datori di lavoro devono versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro, un contributo per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo.
Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.022,24 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.
Il primo versamento deve essere effettuato nei cinque giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione e copre il periodo dalla data di presentazione dell’autocertificazione al termine del trimestre.
I versamenti successivi al primo vanno effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono in ogni caso l’intero trimestre in cui vengono versati.
Ai sensi dell’art. 5 del D.I. 10 marzo 2016, in sede di prima applicazione, l’autocertificazione va presentata entro il 1° luglio 2016.
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