Grazie al DDL n. 2233-B, sul lavoro autonomo non imprenditoriale e sul lavoro agile, approvato definitivamente dal Senato ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori, la Dis-coll, diventerà strutturale dal 1° luglio 2017 e spetterà anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.
La copertura sarà assicurata da un aumento dell’aliquota contributiva.
Sempre l’art. 7 del DDL abroga – per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dall’1 luglio prossimo - uno dei requisiti per la fruizione, ovvero la necessità che il soggetto possa far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
Inoltre, è stato previsto che i riferimenti all’anno solare contenuti nell’articolo 15, D.Lgs. n. 22/2015, sono da intendersi riferiti all’anno civile.
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