L’art. 1 della L. n. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022) ha introdotto – attraverso l’integrazione dell’art. 15 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 – novità di rilievo in ordine alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL. In particolare, è stata prevista una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (cd. “décalage”), l’ampliamento della durata massima della prestazione, una diversa modalità di calcolo della durata stessa e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione. La medesima disposizione prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.
A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 3 del 4 gennaio 2022, specificando che il dettato normativo trova applicazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Al riguardo si precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
L’art. 15, co. 5, del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).
Il co. 223 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, dopo il co. 15- quater dell’art. 15 menzionato, il co. 15-quinquies che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, prevede che la DIS-COLL si riduca del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
Dunque, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL si riduce, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo alla prestazione di disoccupazione:
L’art. 15, co. 15-quinquies – introdotto dal co. 223 dell’art. 1 della citata Legge di Bilancio 2022 - innova la modalità di determinazione della durata della prestazione di cui al co. 6 dell’art. 15 sopra richiamato, prevedendo che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento e che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Questa modalità differente di calcolo trova applicazione per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022.
La richiamata disposizione di cui al co. 15-quinquies introduce, inoltre, una diversa previsione in ordine alla durata massima della prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi con decorrenza 1° gennaio 2022, disponendo che la prestazione non può superare la durata massima di 12 mesi.
Alla luce delle richiamate disposizioni di cui all’articolo 15, commi 6 e 15-quinquies, del decreto legislativo n. 22 del 2015 – come integrato dal comma 223 della legge di Bilancio 2022 - la prestazione DIS-COLL, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, può avere la seguente durata massima:
In applicazione della disposizione di cui all’art. 15, co. 15-quinquies, del D.Lgs. n. 22/2015 – introdotto dal co. 223 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 - per i periodi di fruizione dell’indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso.
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Si precisa che la contribuzione figurativa non è invece riconosciuta sulle prestazioni DIS-COLL erogate per le cessazioni involontarie intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021.
L’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015 - come integrato dall’art. 1, co. 223, della Legge di Bilancio 2022 – al co. 15-quinquies ha altresì disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI.
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