Diritto di rivalsa non esercitabile se il cessionario è estinto

Pubblicato il 01 giugno 2019

L’estinzione del cessionario/committente fa venir meno il diritto di rivalsa post-accertamento a causa dell'intervenuta estinzione del destinatario.

Questa la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta ad interpello n. 176/2019, sollecitata da un contribuente, che chiedeva se fosse possibile recuperare l'Iva corrisposta all’Erario attraverso l'annotazione di una variazione d'imposta a proprio credito.

Rivalsa da accertamento non esercitabile in caso di estinzione del cessionario/committente

Nella risposta n. 176/2019, l’Amministrazione finanziaria ricorda che l’articolo 60, comma 7, del DPR 633/72 prevede che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Tuttavia, sottolinea l’Agenzia, la rivalsa a seguito di accertamento si differenzia da quella ordinariamente prevista in quanto ha carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca successiva all’effettuazione dell’operazione e presuppone l’avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva accertata da parte del cedente/prestatore.

In precedenti documenti di prassi, poi, l’Agenzia ha già precisato che:

Ciò deriva dalla natura privatistica della rivalsa di cui all'art. 60, comma settimo, e dal fatto che la stessa inerisca non al rapporto tributario ma ai rapporti interni tra contribuenti.

Inoltre, aggiunge l’Agenzia, in caso di mancato pagamento dell'Iva da parte del cliente, l'unica possibilità consentita al fornitore per recuperare l'Iva pagata all'Erario, ma non incassata, è quella di adire la giustizia ordinaria.

L’estinzione del cessionario/committente, pertanto, fa sì che il diritto di rivalsa, pur astrattamente riconosciuto, debba ritenersi in tali ipotesi non esercitabile.

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