Diritto al buono pasto
Pubblicato il 27 ottobre 2014
Con sentenza n.
22548 del 23 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento (ex plurimis, Cass. n. 26831/13, Cass. n. 27063/13 e Cass. n. 14941/09) in forza del quale il
diritto ai buoni pasto spetta sia nel caso in cui, durante la
fascia oraria concordata, il lavoratore sia
impegnato al lavoro, sia nel caso in cui lo stesso
abbia terminato di lavorare, ma i
tempi di percorrenza non gli consentano di
raggiungere la propria abitazione entro l’esaurirsi di tale fascia oraria.
Conseguentemente, conclude la Corte, spetta il buono pasto al lavoratore quando, finito il turno, lo stesso
debba impiegare più di due ore per tornare dal posto di lavoro alla propria abitazione o abiti ad oltre 20 km di distanza.