Con comunicato del 14 novembre 2023, è stato reso noto che il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato il decreto ministeriale che definisce i parametri per il rilascio ai lavoratori dipendenti pubblici, da parte dell’amministrazione di appartenenza, dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita.
Il decreto interministeriale 10 novembre 2023 del Ministero della Pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministero per lo Sport e i giovani, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023
La riforma del lavoro sportivo, come modificata dal cd. decreto correttivo bis (articolo 25, comma 6, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sostituito dall’articolo 1, comma 17, lettera d), decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120) affida ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca, la definizione dei parametri per il rilascio o il rigetto delle richieste, all’amministrazione di appartenenza, da parte dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita.
Per espressa previsione di legge, il decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato che svolge attività sportiva istituzionale e a atleti, quadri tecnici, arbitri, giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.
Il decreto interministeriale 10 novembre 2023 obbliga le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro a autorizzare lo svolgimento dell’attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) assenza di cause di incompatibilità che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;
b) l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’amministrazione.
NOTA BENE: Le predette condizioni devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.
L’attività di lavoro sportivo autorizzata deve svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
Inoltre, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, l’attività autorizzata non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell’ufficio cui il dipendente è assegnato.
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l’amministrazione, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata, considerandosi prevalente l’attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
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