Diniego di riscatto illegittimo: la Cassa deve risarcire il danno morale

Pubblicato il 12 febbraio 2010
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3023 del 10 febbraio 2010, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto, in capo ad un geometra, il diritto ad essere risarcito, da parte dell'Ente previdenziale privato di categoria, del danno morale subito in conseguenza dell'illegittimo diniego alla ricongiunzione ai fini pensionistici dell'intero periodo assicurativo maturato presso altro ente di previdenza obbligatoria, oltreché alla domanda di riscatto delle annualità pregresse. Il professionista, in particolare, anche se era iscritto alla Cassa dei geometri, era stato dipendente comunale ed aveva versato contributi anche al Cpdel.

Secondo la Corte di legittimità, il diniego formulato dalla Cassa dei geometri di fronte alle richieste dell'uomo, diniego, tra l'altro, ritenuto immotivato dai giudici di merito, aveva costituito, nel caso di specie, “una forma di imperizia, e quindi di colpa, generatrice di responsabilità sotto il profilo civilistico”. L'illegittimo diniego dell'ente previdenziale privato, infatti, aveva prodotto, nel caso in esame, un danno all'interessato al quale era stata negata la possibilità di esercitare "una legittima scelta di vita". Nel testo della sentenza, la Cassazione richiama le due sentenze del 2003 - la n. 8827 e la 8828 – con le quali, come nel caso in esame, era stata riconosciuta la possibilità di risarcire i danni morali anche in assenza di reato.
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