A seguito della risposta all’interpello n. 24/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le FAQ sulle dimissioni telematiche e la risoluzione consensuale, pubblicate sul sito cliclavoro.
Nello specifico, la FAQ n. 48 chiarisce che non sono considerati come soggetti abilitati alla trasmissione in questione anche i professionisti - ovvero coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali, possono effettuare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, previa comunicazione agli ispettorati del lavoro - e gli altri soggetti indicati dall’art. 1 della Legge n. 12/1979.
Infatti, come chiarito nel citato interpello, il riferimento testuale dell’art. 26, comma 4, ai “consulenti del lavoro”, non può essere esteso ad altri professionisti o ad altri soggetti indicati dall’art. 1 della Legge n. 12/1979, i quali, quindi, non hanno la competenza di trasmettere telematicamente i moduli relativi alle dimissioni del lavoratore o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
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