Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inviato una formale comunicazione alla Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle Relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di richiedere urgenti chiarimenti interpretativi sulla circolare n. 6 del 27 marzo 2025, che contiene le prime indicazioni applicative delle disposizioni previste dal Collegato lavoro (legge 13 dicembre 2024, n. 203).
La circolare in questione, secondo quanto rilevato dal CNO, presenta alcune criticità di carattere interpretativo, in particolare con riferimento alle nuove regole introdotte dal Collegato lavoro in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti del lavoratore. Due sono i punti principali sui quali si concentra l’analisi dei Consulenti del Lavoro:
il termine di 15 giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, che la circolare qualifica come “limite minimo inderogabile”.
le modalità di ricostituzione del rapporto di lavoro, soprattutto in presenza di divergenze tra datore di lavoro e verifiche dell’Ispettorato.
Il Consiglio Nazionale evidenzia come l’interpretazione fornita dal Ministero rischi di limitare la libertà della contrattazione collettiva, attribuendo al termine di 15 giorni il valore di soglia minima inderogabile, modificabile solo in senso più favorevole al lavoratore. Al contrario, secondo il CNO, la volontà del legislatore sembrerebbe orientata a lasciare ampio margine ai contratti collettivi nazionali (CCNL) per definire tale termine, in considerazione delle peculiarità dei diversi settori produttivi.
In quest’ottica, il termine legale dovrebbe avere funzione residuale, operando soltanto nei casi in cui il CCNL applicato non contenga specifiche disposizioni in materia. Ciò rispetterebbe pienamente i principi di autonomia negoziale, garantendo maggiore flessibilità e coerenza applicativa rispetto alle realtà aziendali.
Ulteriore elemento di criticità riguarda la fase successiva all’intervento dell’Ispettorato del Lavoro, ossia il caso in cui il datore di lavoro decida di non procedere al ripristino del rapporto ritenendo:
insufficiente la documentazione prodotta dal lavoratore,
non condivisibile gli esiti della verifica ispettiva effettuata,
oppure riceva dimissioni per giusta causa da parte del lavoratore solo in un momento successivo all’avvio della procedura.
Il Consiglio richiede in questo contesto un chiarimento sull’autorità competente a disporre la ricostituzione del rapporto di lavoro: se cioè tale facoltà possa essere esercitata direttamente dall’Ispettorato oppure se, nei casi controversi, debba necessariamente intervenire l’autorità giudiziaria.
Concludendo, il CNO invita il Ministero a riesaminare i passaggi critici della Circolare, al fine di garantire un’interpretazione coerente e rispettosa dei principi di autonomia contrattuale, della necessità di certezza e trasparenza procedurale e dell’equilibrio tra le esigenze di vigilanza pubblica e le tutele dei soggetti coinvolti, siano essi lavoratori o datori di lavoro.
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