Dimissioni on line, FAQ aggiornate

Pubblicato il 24 marzo 2016

Le FAQ sulle dimissioni telematiche pubblicate sul sito www.cliclavoro.gov.it – cui si può accedere tramite il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – sono state aggiornate in data 23 marzo 2016.

Ben 10 le nuove risposte fornite fra cui si segnala la specifica per cui la data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa; pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

Viene ribadito, altresì, che la nuova procedura non trova applicazione se le risoluzioni consensuali sono state raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (cd. Sedi “protette”), secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 26, D.Lgs. n. 151/2015.

In caso cui, invece, dopo l’invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, è stato specificato nelle nuove FAQ che, qualora la data di decorrenza sia stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e siano trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, la manifestazione della volontà non viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione. In questa ipotesi, la Comunicazione obbligatoria di cessazione fornirà l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro.

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