Digital tax, criteri di calcolo della soglia dei 750mila euro. Chiarimenti Entrate

Pubblicato il 13 gennaio 2022

L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni utili chiarimenti al fine del corretto calcolo della soglia di 750 milioni di euro (cosiddetta "prima soglia"), prevista dall'articolo 1, comma 36, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che ha istituito l'imposta sui servizi digitali.

Una società estera ha concluso un contratto di compravendita con una Spa italiana, in virtù del quale la prima si è impegnata ad acquistare dalla seconda le partecipazioni in un'altra Spa, che è appunto l’istante (Alfa).

Tale società Alfa, avendo alcuni dubbi circa la propria appartenenza ad un gruppo societario italiano, ha contattato l’Amministrazione finanziaria per sapere se nel riscontro del superamento della soglia di 750 milioni di euro (presupposto necessario per l'applicazione dell'imposta sui servizi digitali), occorra fare riferimento al solo bilancio consolidato del gruppo Alfa oppure al bilancio consolidato del gruppo della promittente venditrice Beta. L’istante ritiene corretto fare riferimento al suo solo bilancio consolidato chiuso al 2019.

L’Agenzia chiarisce la questione nella risposta ad interpello n. 16 del 12 gennaio 2022.

Imposta sui servizi digitali, duplice criterio identificativo

Nella risposta n. 16/2022, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l'imposta sui servizi digitali è stata introdotta dall'articolo 1, commi da 35 a 50 della Legge di bilancio 2019, come modificato dalla Legge di bilancio 2020, e che le modalità applicative di tale imposta sono state successivamente delineate dal provvedimento agenziale del 15 gennaio 2021 e dalla circolare n. 3 del 2021.

L'ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo:

  1. lo svolgimento di attività d'impresa;

  2. il contestuale superamento di due soglie dimensionali, che richiede che l'esercente l'attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo, consegua entrambi i requisiti che seguono:

    1. un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000,00 euro ("prima soglia");

    2. un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000,00 euro ("seconda soglia").

Pertanto, per determinare il superamento della prima e della seconda soglia, si deve aver “riguardo ai ricavi realizzati sia singolarmente che a livello di gruppo”.

Il citato provvedimento dell’Agenzia, inoltre, ispirandosi alla proposta di direttiva europea, stabilisce che per "gruppo" s'intendono tutte le entità, residenti e non residenti, incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d'informativa finanziaria o a un sistema nazionale d'informativa finanziaria.

Infine, nella suddetta circolare n. 3 del 2021 viene anche precisato che nel gruppo sono incluse le entità che si consolidano integralmente o con il metodo del pro-rata, secondo i principi contabili applicabili, con esclusione delle entità che si consolidano con il metodo del patrimonio netto.

Digital tax, per il superamento delle due soglie rilevano anche i ricavi di gruppo

Nel caso in esame, l'istante rappresenta che, in conseguenza del contratto, nel bilancio consolidato del gruppo promittente venditore, chiuso al 31 dicembre 2019, la partecipazione nell'istante risulta tra le "attività destinate alla dismissione", in applicazione dell'Ifrs 5. Ciò implica che, come illustrato nella relazione sulla gestione, i ricavi consolidati del primo gruppo, non includono quelli dell'istante.

Nel presupposto della corretta applicazione dei principi contabili internazionali IFRS, si osserva, dunque, che ai fini del superamento della prima soglia, Alfa non si considera tra le entità del gruppo Beta che si consolidano integralmente.

Pertanto, l’Agenzia condivide la soluzione interpretativa presentata da Alfa, secondo cui, per verificare i presupposti applicativi dell'imposta sui servizi digitali rispetto all'istante, occorre avere riguardo al solo bilancio consolidato di quest'ultima, in cui non viene superata la "prima soglia", prevista nel comma 36 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019. Ciò in quanto Alfa non si considera tra le entità del gruppo societario che si consolidano integralmente.

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