Diffusione illecita di dati personali nel social network: reato permanente

Pubblicato il 19 ottobre 2019

La Corte di cassazione sulla natura del reato di illecito trattamento dei dati personali, realizzato in forma di diffusione dei dati protetti ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 196/2003.

Con sentenza n. 42565 del 17 ottobre 2019, la Terza sezione penale di Cassazione si è pronunciata in ordine ad una vicenda che aveva visto affermata la penale responsabilità di un uomo, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 167 del Codice privacy, per avere utilizzato, ad insaputa di un’altra persona, i dati personali di quest'ultima, la quale era stata iscritta, mediante un falso profilo, sul sito di un social network.

Secondo la Suprema corte, il reato di cui si discute, concretizzato tramite diffusione dei dati protetti della vittima, resi ostensibili ai frequentatori di un social network attraverso il loro inserimento, previa creazione di un falso profilo, sul relativo sito, ha natura di reato permanente.

Si tratta di una fattispecie che si caratterizza – si legge nella decisione - per la continuità dell’offesa arrecata dalla condotta volontaria dell’agente, il quale ha la possibilità di far cessare in ogni momento la propagazione lesiva dell’altrui sfera personale mediante la rimozione dell’account.

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