Nell’ambito della diffida accertativa, gli ispettori devono tenere conto esclusivamente di crediti di lavoro per i quali non sia stato raggiunto il termine prescrizionale di cinque anni. Ciò vale anche se l’accertamento avviene durante la vigenza del rapporto di lavoro.
È la sintesi di quanto chiarito dall’INL, con la nota n. 595 del 23 gennaio 2020, in risposta ad alcuni dubbi sulla corretta interpretazione delle norme sulla prescrizione dei crediti di lavoro.
In via preliminare, l’INL specifica che in materia lavoristica la prescrizione ordinaria decennale dei crediti di lavoro assume un rilievo soltanto residuale. Infatti, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., le somme corrisposte dal datore di lavoro al prestatore con periodicità annuale o infrannuale e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, si prescrivono nel termine quinquennale.
Quanto alla decorrenza, una parte della dottrina ha espresso l'orientamento secondo cui la decorrenza del termine non operi in costanza di rapporto di lavoro, ritenendo che il lavoratore si possa trovare in una condizione di "timore", tale da indurlo a rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso.
Sul punto, gli orientamenti più recenti della giurisprudenza si sono espressi nel senso di ritenere necessaria una valutazione caso per caso in ordine alla sussistenza del timore del licenziamento. La sussistenza o meno di una condizione di "sudditanza psicologica" connessa alla stabilità del rapporto di lavoro potrà, pertanto, essere valutata esclusivamente dall'Autorità giudiziaria.
Dunque, considerato che la sussistenza di una condizione di “sudditanza psicologica" non spetta agli ispettori ma all'autorità giudiziaria, gli ispettori devono considerare soltanto quei crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione non sia ancora maturato.
Chiaramente gli ispettori dovranno comunque tener conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione del lavoratore debitamente documentati. Atti che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, non richiedono particolari formule, essendo sufficiente che contengano chiara indicazione del soggetto obbligato e della pretesa o richiesta di adempimento.
Pertanto, in presenza di atti interruttivi, gli ispettori potranno adottare la diffida accertativa anche per crediti risalenti nel tempo, comunque fino a cinque anni dall'ultimo atto interruttivo.
Infine, l’INL invita agli ispettori di suggerire al lavoratore, all'atto di acquisizione della richiesta d'intervento, di attivarsi e inviare con raccomandata A/R un atto di formale messa in mora del datore di lavoro, al fine di salvaguardare l'integrità del proprio diritto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".