Dal tavolo tecnico tra l'agenzia delle Entrate e la Consulta Nazionale dei Caf, arriva la circolare fiume (320 pagine) sulla dichiarazione dei redditi, pubblicata sul sito dell'Agenzia.
È una vera e propria guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2017, relativa all’anno d’imposta 2016: una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità.
Il documento, che sarà aggiornato annualmente, prende a modello la guida che da tempo la Consulta dei Caf predispone annualmente a beneficio dei propri addetti per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi da presentare con il modello 730.
Sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio: tra le precisazioni, quella sul convivente more uxorio del proprietario; tra gli esempi il caso in cui l’immobile su cui sono stati effettuati degli interventi agevolati venga venduto o donato.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76/2016.
Nel caso in cui l’immobile su cui sono stati effettuati degli interventi agevolati venga venduto o donato, in mancanza di uno specifico accordo nell’atto di trasferimento, la detrazione non utilizzata può essere mantenuta in capo al venditore tramite una semplice scrittura privata autenticata, firmata da entrambe le parti, in cui si dà atto che questo accordo esisteva fin dalla data del rogito.
Spese scolastiche:
Per le spese delle gite si specifica che se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti; mentre, va chiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all’agenzia di viaggio).
Altri chiarimenti:
Con la circolare - n. 7 del 4 aprile 2017 - è fornita un’elencazione “esaustiva” dei documenti da esibire al Caf o al professionista che deve apporre il visto di conformità: in sede di controllo, gli uffici potranno richiedere soltanto quei documenti (esclusi i casi non previsti).
Il DLGS n. 175 del 2014 ha modificato la disciplina di riferimento con tutela espressa del legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Caf o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. Ma tale impostazione trova applicazione anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata (art. 1, comma 5, del DLGS n. 175 del 2014).
Il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (Raf) e, in solido con quest’ultimo, il Caf saranno tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Se il professionista si accorge di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato, può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero una comunicazione in rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, evitando così le citate conseguenze.
Si ricorda che, con riferimento al Modello 730, la lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del DLGS n. 241 del 1997, commisurando la somma dovuta per visto infedele all’importo pari all’imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR. n. 600 del 1973, ha limitato le cause di punibilità con applicazione dei menzionati effetti esclusivamente a quelle che conseguono il controllo effettuato ai sensi del citato art. 36-ter.
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente.
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