Fino al 29 gennaio 2018 è ammessa la possibilità, per i contribuenti inadempienti, di effettuare il ravvedimento operoso per omesse dichiarazioni.
Si tratta di coloro che non hanno presentato, nel termine del 31 ottobre 2017, le dichiarazioni dei redditi, la dichiarazione Irap, il modello Cnm e, per i sostituti d’imposta, il modello 770.
La normativa prevede la possibilità, attraverso il ravvedimento operoso, di presentare le dichiarazioni entro 90 giorni dalla scadenza, in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso i canali Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate; i 90 giorni scadono il 29 gennaio 2018.
I modelli, la cui trasmissione può essere sanata, sono:
Il soggetto che ha presentato la dichiarazione tardiva – ossia entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario – va incontro ad una sanzione di 250 euro che, in base all’articolo 13, comma 1, lettera c, Dlgs 472/1997, è ridotta a 1/10, quindi a 25 euro. Nel modello di pagamento F24 deve essere inserito il codice tributo 8911.
L’eventuale debito d’imposta emergente dalla dichiarazione tardiva comporta il versamento, da parte del contribuente, dell’imposta, degli interessi e della sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.
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