Dichiarazioni dei testimoni all'estero. L'impossibilità del contraddittorio deve essere oggettiva ed assoluta

Pubblicato il 17 luglio 2011 Nel testo della sentenza n. 27918 del 14 luglio 2011, le Sezioni unite penali di Cassazione si sono occupate dell'utilizzo delle dichiarazioni testimoniali rese da persone residenti all'estero spiegando che per la lettura in dibattimento dei verbali resi l'impossibilità di ripetere, nel contraddittorio, l'esame del testimone non può consistere in un'impossibilità di tipo giuridico, rappresentata, ad esempio, dalla semplice circostanza che il giudice non può imporre l'accompagnamento coattivo di una persona residente all'estero. Altrimenti - spiega la Corte - “si vanificherebbe sostanzialmente il requisito, dal momento che una impossibilità giuridica di questo genere è sempre presente in tutte le ipotesi di testimone che risiede all'estero”.

In realtà, l'articolo 111 della Costituzione impone che l'impossibilità sia di natura oggettiva, che riguardi, cioè, fatti indipendenti dalla volontà del dichiarante, ed assoluta. In particolare, con riferimento a questo ultimo carattere i giudici di legittimità spiegano che l'impossibilità non può avere origine da difficoltà logistiche, spese elevate o intralci burocratici.
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