Dichiarazioni 2023, in scadenza saldo e acconto per persone fisiche e società

Pubblicato il 26 giugno 2023

I soggetti Irpef, Ires e Irap sono chiamati alla “cassa” entro il prossimo 30 giugno 2023, oppure entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.

Nelle due date indicate scade il termine per il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 relativamente alle imposte dirette Irpef, Ires ed Irap.

In linea generale, infatti, i versamenti di IRPEF e IRES sono scadenzati in due fasi:

ATTENZIONE: Per i soggetti che applicano gli ISA, la scadenza del 30 giugno 2023 ha subito una mini-proroga al 20 luglio 2023, come anticipato, prima, dal comunicato legge del MEF e, poi, ufficializzato dal sub emendamento al decreto legge Omnibus.

Per approfondire si consiglia il post: Soggetti ISA, mini proroga dei versamenti in scadenza.

NOTA BENE: Si ricorda che dal 2022, trova applicazione l’esonero Irap a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa e/o lavoro autonomo.

Rateazione del saldo e del primo acconto

Alle date indicate, i contribuenti potranno pagare in unica soluzione quanto dovuto o aderire alla rateazione del versamento.

Tutti i contribuenti, infatti, possono accedere alla possibilità di rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto, suddividendo il debito di imposta in un massimo di 6 rate.

Fa eccezione l’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.

NOTA BENE: In ogni caso il pagamento rateale deve concludersi entro il mese di novembre.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Vediamo di seguito un riepilogo delle scadenze per fine giugno 2023.

Dichiarazione redditi persone fisiche 2023, saldo e acconto in scadenza

Il 30 giugno 2023 è l’ultimo giorno utile per effettuare, senza alcuna maggiorazione, i versamenti (unica soluzione o prima rata) delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modello 730/2023, Redditi Pf 2023, Redditi Sp 2023 e Irap 2023) e del saldo dell’Iva relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023.

In linea generale, salvo proroghe come detto, tutti i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, a titolo di saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023, devono essere eseguiti dai contribuenti, titolari e non di partita Iva:

ATTENZIONE: Considerato che il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine slitta al 31 luglio 2023.

I titolari di partita Iva, devono effettuare il versamento delle imposte tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero ai servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

I non titolari di partita Iva, invece, potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo necessari per imputare correttamente le somme versate.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 per imputare correttamente le somme da versare sono:

Dichiarazioni redditi 2023, versamenti soggetti IRES

In scadenza anche il termine per il versamento del saldo e del primo acconto IRES.

Il 30 giugno prossimo è l’ultimo giorno per i soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per effettuare il versamento, a titolo di saldo 2022 o come prima rata dell'anno 2023, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2023, Enc 2023 e Irap 2023, senza alcuna maggiorazione, e del saldo Iva 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023.

NOTA BENE: Come detto la scadenza, ordinariamente fissata al 30 giugno, quest’anno slitta in avanti per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, per i contribuenti forfetari e quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.

Il versamento del saldo e dell’acconto IRES 2023 deve essere effettuato con modello F24.

Tale modello dovrà essere compilato inserendo, nelle apposite colonne:

NOTA BENE: Se l’importo da corrispondere non supera i 103 euro, i contribuenti possono pagare in un’unica rata.

Il versamento delle imposte tramite modello F24 è in modalità telematica, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero ai servizi di internet banking di banche, poste italiane, agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

I codici tributo da inserire sono i seguenti:

Per quanto riguarda il versamento dell’IRAP, il Dpr n. 435/2001 stabilisce che il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, da parte delle società di capitali.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.

Praticamente, si applicano le stesse disposizioni previste per il versamento a saldo e acconto relative alle imposte sui redditi.

NOTA BENE: I suddetti versamenti possono, anche, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

I codici tributo da utilizzare sono:

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