Dichiarazione Sostitutiva Unica, approvato il nuovo modello tipo

Pubblicato il 15 dicembre 2023

Approvato il 13 dicembre 2023 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto direttoriale n. 407, il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da utilizzare per fornire le informazioni utili al calcolo dell’ISEE.

DSU: cos’è e a cosa serve

Si tratta di un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali utili a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, la cui erogazione appunto dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio il bonus elettrico).

Come si presenta

La DSU è presentata prioritariamente nella modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentarla nella modalità non precompilata, e le informazioni riportate sono in parte autodichiarate (con conseguente responsabilità penale del soggetto dichiarante) ed in parte acquisite dagli archivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS.

DSU MINI

Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare la DSU MINI, contenente le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo, che consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario richiesto per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

Solo in situazioni specifiche si rende infatti necessario fornire informazioni aggiuntive.

Nello specifico, la DSU MINI non può essere presentata se:

La DSU è quindi modulare perché strutturata su più moduli, a loro volta divisi su più Quadri, in base alle informazioni che di volta in volta occorre fornire al fine di ottenere ISEE specifici.

ISEE: tipologie

Oltre a quello standard, ci sono i seguenti ISEE specifici:

DSU precompilata

Se il dichiarante sceglie di presentare la DSU in modalità precompilata, ogni componente maggiorenne del nucleo deve accedere al Sistema informativo dell’ISEE con propria identità digitale tramite SPID, CIE di livello 2 o superiore o CNS per autorizzare la precompilazione dei propri dati o, in alternativa, fornire delega al dichiarante.

La DSU precompilata è presente nel Portale unico ISEE sul sito Internet www.inps.it, cui il dichiarante accede con i consueti metodi di identificazione dell’identità digitale.

Il dichiarante deve inserire nella DSU precompilata solo alcune informazioni che vanno autodichiarate quali i dati relativi alla composizione del nucleo ed altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi, contenuti nei moduli MB e trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell’ISEE.

I dati precompilati devono poi essere accettati o modificati dal dichiarante entro tre mesi dalla loro ricezione, pena la loro cancellazione da parte dell’INPS e l’impossibilità di rilascio dell’ISEE precompilato.

DSU non precompilata

La DSU si presenta all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, al Comune, ad un CAF o alla sede INPS competente per territorio.

Il richiedente la prestazione agevolata può altresì presentare la dichiarazione in via telematica all’Inps, collegandosi sul sito Internet www.inps.it al Portale unico ISEE e accedendo con lSPID, CIE di livello 2 o superiore o CNS.

Qualora Il percorso di acquisizione telematica delle informazioni da autodichiarare rilevi situazioni specifiche per le quali la DSU MINI non è sufficiente, viene proposta una serie di domande chiave che, in base alle caratteristiche del nucleo ed alle prestazioni che il cittadino intende richiedere, lo aiuteranno ad orientarsi nella scelta dei moduli da compilare.

Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria l’INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall’Agenzia delle entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l’ISEE e lo rende disponibile.

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