Dichiarazione sempre emendabile, l'integrativa vale anche se oltre termine

Pubblicato il 31 gennaio 2018

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2220 del 30 gennaio 2018, accogliendo il ricorso di un’azienda, conferma l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che definisce la dichiarazione, in linea generale, salvo casi particolari o parti specifiche di essa, “un atto di scienza e quindi sempre emendabile”. Pertanto, continua la sentenza, “il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa indipendentemente dal rispetto dei termini per la presentazione della emenda”.

Dunque, è nullo l’avviso di accertamento del Fisco che non tiene conto della dichiarazione integrativa presentata oltre il termine.

Di più. La Corte ricorda che, in merito ai termini di presentazione dell'integrativa, le Sezioni Unite chiarivano che “il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria (Sez. Un., n. 13378 del 2016)”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy