La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2220 del 30 gennaio 2018, accogliendo il ricorso di un’azienda, conferma l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che definisce la dichiarazione, in linea generale, salvo casi particolari o parti specifiche di essa, “un atto di scienza e quindi sempre emendabile”. Pertanto, continua la sentenza, “il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa indipendentemente dal rispetto dei termini per la presentazione della emenda”.
Dunque, è nullo l’avviso di accertamento del Fisco che non tiene conto della dichiarazione integrativa presentata oltre il termine.
Di più. La Corte ricorda che, in merito ai termini di presentazione dell'integrativa, le Sezioni Unite chiarivano che “il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria (Sez. Un., n. 13378 del 2016)”.
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