Una raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 è stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/2022 del 7 luglio.
Come ogni anno, alla vigilia della stagione delle dichiarazioni dei redditi, l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a rilasciare un Vademecum - d’intesa con la Consulta nazionale dei Caf – utile:
L’obiettivo è quello di offrire, nel rispetto dei principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.
Si tratta solo di una prima parte del lavoro relativa all’anno d’imposta 2021, ne è attesa una seconda: infatti, saranno oggetto di trattazione in un documento di prassi separato le detrazioni pluriennali relative ad immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Ecobonus e Superbonus).
Riguardo al documento di prassi del 7 luglio, da evidenziare come l’esposizione dei paragrafi segua l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2022, al fine di consentire di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse. Inoltre, i singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento.
La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.
Infine, al documento di prassi è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/2022, si sofferma in primo luogo sugli oneri e sulle spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda e sui crediti d’imposta relativi all’anno 2021.
Per quanto riguarda gli oneri detraibili, si evidenzia tra le novità quella introdotta dall’articolo 1 comma 346 lett. a) della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), che ha aggiunto la lett. e-quater) all’art. 15 del TUIR, secondo il quale a decorrere dal 1° gennaio 2021 è prevista la detrazione del 19% relativa alle spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) legalmente riconosciute dalla Legge n. 508/1999, a scuole di musica iscritte nei registri regionali e a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione. Tale detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a mille euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36mila.
Anche le spese per le prestazioni dei massofisioterapisti (che hanno conseguito il titolo dopo il 17 marzo 1999) sono detraibili anche se tali soggetti hanno presentato la domanda d’iscrizione negli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020 e la delibera formale è stata emessa oltre detto termine, a condizione che l’iscrizione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione.
Le spese per tamponi e test di qualunque tipo (molecolari, sierologici o antigenici) per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche, con obbligo di pagamento tracciato se eseguiti da strutture private non accreditate al Ssn. Le spese per tamponi rapidi, sierologici o antigenici, eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagati in contanti, purché la certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18).
Tra le novità che riguardano i crediti d’imposta, si evidenzia quella riguardante il nuovo credito d’imposta prima casa riservato agli under 36 che stipulano un contratto dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022.
In questo caso, è riconosciuta l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto della prima casa e, per le compravendite soggette a Iva, anche un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto. Inoltre, è riconosciuta l’esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Infine, alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (B&B) è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. L’importo del credito spettante non può eccedere i 60mila euro.
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