Il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza di un credito non dichiarato.
Questo nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, a seguito di controllo automatizzato, il credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa.
In tal modo, il contribuente viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione.
Occorre infatti considerare che:
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 13902 del 22 maggio 2023, pronunciata in accoglimento di uno dei motivi del ricorso con cui un contribuente si era opposto alla decisione della CTR, di conferma di una cartella di pagamento.
Con quest'ultima, emessa a seguito di controllo automatizzato, era stato disconosciuto e recuperato a tassazione un credito d'imposta per Irpef, che il contribuente aveva opposto in compensazione nella dichiarazione dei redditi Mod. Unico, relativa al successivo anno d'imposta.
La Commissione tributaria regionale, ossia, aveva ritenuto legittima, a carico del ricorrente, la iscrizione a ruolo riferita alla predetta ripresa Irpef, semplicemente considerando che il credito di imposta utilizzato in compensazione non era stato indicato nella precedente dichiarazione.
L'organo giudicante non aveva tuttavia considerato che, nella specie, non emergeva una specifica contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'inesistenza sostanziale del credito in parola.
L'assunto disconoscimento del credito, ossia, era basato esclusivamente sulla circostanza, di rilievo formale, della impraticabilità del riporto in avanti dello stesso in caso di omessa presentazione o di omessa indicazione del credito nella dichiarazione annuale.
Da qui l'accoglimento del ricorso del contribuente, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
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