Dichiarazione Imu: è tempo di presentazione
Pubblicato il 24 gennaio 2013
Il 4
febbraio 2013 scatta il primo appuntamento con la presentazione della
dichiarazione Imu. Il modello apposito per l’imposta municipale propria
è stato approvato con decreto ministeriale del 30 ottobre 2012 (in
“Gazzetta Ufficiale” del 5 novembre 2012). Ad interessare sono gli
eventi modificativi successi nel corso dell’anno 2012, fino al 6
novembre. Per non gravare sui contribuenti, è stato disposto che la
dichiarazione presentata ai fini ICI resta valida anche ai fini Imu, se
gli immobili non hanno subito modifiche.
Per mano del D.L. n.174/2012 (convertito in L. n. 213/2012), il termine per la presentazione
della prima dichiarazione Imu, dopo l’istituzione
anticipata dell’imposta, è stato posto a decorrere da 90 giorni dalla
pubblicazione in “Gazzetta” del D.M. 30 ottobre 2012: la data cade il 4 febbraio 2013.
A regime, invece, la
dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui
si è verificata la variazione rilevante per la determinazione
dell’imposta o il possesso dell’abitazione ha avuto inizio.
Per semplificare la
vita ai contribuenti, viene data validità
alle dichiarazioni presentate ai fini Ici, se compatibili,
sulla base del fatto che i dati rilevanti sono rimasti invariati
rispetto a quelli richiesti per l'Ici.
Vi è l’obbligo di presentare il
modello Imu:
A.
se le modificazioni sull'immobile riguardano la riduzione d'aliquota;
B.
se le variazioni non sono conoscibili dal Comune perchè non contenute
in nessuna banca dati catastale. |
Nell'ambito della riduzione d'imposta,
vanno dichiarati:
- i fabbricati dichiarati
inagibili o di fatto non utilizzati,
- i fabbricati di
interesse storico o artistico
- gli immobili per i quali
il comune ha ridotto l'aliquota (fino allo 0,4%) ossia quelli non
produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi Ires,
locati.
*** Per gli immobili locati, va precisato che per quelli con contratti
di locazione registrati dal 1° luglio 2010, l'obbligo dichiarativo non
sussiste in quanto dalla suddetta data vige la regola che al momento
della registrazione vanno comunicati i dati catastali all'Agenzia delle
entrate. Per quelli registrati precedentemente alla data del 1° luglio
2010, vige la dispensa dall'obbligo dichiarativo qualora i relativi
dati catastali siano stati comunicati al momento della cessione, della
risoluzione o della proroga del contratto.
In ogni caso il
contribuente deve porre attenzione ai regolamenti emanati dai singoli
Comuni, dove, ai fini dell'utilizzo della riduzione d'aliquota, è
possibile che siano stati previsti specifici adempimenti formali. In
tali casi la dichiarazione Imu non va presentata. ***
- i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - i c.d. beni merce -
per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota.
Con riferimento al
caso in cui il comune non
sia in possesso delle informazioni per verificare l'esatto adempimento
dell'obbligazione, vanno dichiarati:
- gli immobili oggetto di
locazione finanziaria;
- gli immobili oggetto di
atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- gli immobili oggetto di
atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha avuto ad
oggetto un'area fabbricabile;
- i terreni agricoli
divenuti area fabbricabile;
- l'area divenuta
fabbricabile per demolizione del fabbricato preesistente;
- gli immobili assegnati a
soci di cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
- gli immobili assegnati a
socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure variazione
della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
- gli immobili concessi in
locazione dagli IACP e da enti di edilizia residenziale pubblica aventi
le medesime finalità degli IACP;
- gli immobili esenti, ai
sensi della lettera c) e della lettera i), art. 7 del d.lgs. 504/1992;
- i fabbricati esenti, ai
sensi della lettera g), comma 1, art. 7 del d.lgs. 504/1992 (cioè
quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di
essere destinati ad attività assistenziali di cui alla l. 104/1992);
- l'immobile che ha perso
o acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione IMU;
- il fabbricato
classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto a catasto, ovvero
iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da
imprese e distintamente contabilizzato;
- l'immobile per il quale
è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- l'immobile per il quale
è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o
di superficie, sempre che tale diritti non siano stati dichiarati in
catasto;
- l'immobile oggetto di
diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà);
- l'immobile posseduto, a
titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone
giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione di
un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio
usufrutto legale dei genitori).
E'
obbligatoria la presentazione in tutti i casi in cui il contribuente
non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastali.
ABITAZIONE
PRINCIPALE
L'abitazione
principale, in genere, non
va dichiarata ai fini Imu in quanto l'immobile è presente
nel catasto edilizio urbano ed il comune è a conoscenza che vi dimorano
abitualmente il possessore ed il suo nucleo familiare.
Non necessita la
presentazione per dichiarare che vi sono figli minori di 26 anni
per i quali si beneficia della maggiorazione di 50 euro, tranne nel
caso in cui i componenti il nucleo familiare hanno stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale.
Le istruzioni al
modello di dichiarazione Imu riportano l'ipotesi dell'immobile in
comproprietà fra coniugi non legalmente separati, destinato
ad abitazione principale, nel quale risiede solo uno dei coniugi e
l'altro coniuge risiede in un diverso immobile sito nello stesso
comune: in questo caso, poiché la detrazione per abitazione spetta ad
un solo coniuge, costui ha l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu.
Per il caso di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, l'ex coniuge assegnatario è tenuto a
dichiarare l'immobile assegnato se il comune in cui si trova l'ex casa
coniugale è diverso dal comune di celebrazione del matrimonio e dal suo
comune di nascita.
Particolare attenzione
va posta al caso degli anziani
o dei disabili ricoverati permanentemente in strutture socio-sanitarie.
Le istruzioni al modello precisano che la dichiarazione non va
presentata se il comune delibera l’assimilazione delle unità
immobiliari possedute da costoro alle abitazioni principali, se non
locate. Infatti, i comuni sono a conoscenza del trasferimento della
residenza.
Per quanto
riguarda gli immobili
posseduti da cittadini italiani residenti all’estero, la
dichiarazione va presentata solo se il comune ha deliberato che
l’immobile deve considerarsi adibito ad abitazione principale.
PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
La presentazione del
modello va eseguita:
- o mediante consegna al
comune su cui insiste l'immobile da dichiarare. Se
l'immobile si trova su comuni diversi, la dichiarazione va presentata
ai comuni su cui insiste l'immobile (compilando tante dichiarazioni
quanti sono i comuni);
- o mediante raccomandata
senza ricevuta di ritorno all'Ufficio tributi del comune
di appartenenza; sulla busta va posta la dicitura “DICHIARAZIONE IMU
20__”;
- o mediante trasmissione
telematica del modello con e-mail certificata.
Il comune, se
stabilisce altre modalità di trasmissione, deve darne ampia
informazione ai cittadini.
SANZIONI
Per la mancata presentazione
della dichiarazione viene erogata la sanzione dal 100 al 200%
del tributo dovuto
(minimo 51 euro); vi è la riduzione ad un terzo se entro il termine per
proporre ricorso tributario, si pagano tributo e sanzione.
Per l'infedele dichiarazione,
viene erogata la sanzione
dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta; si applica
la riduzione ad un terzo, se entro il termine per proporre ricorso
tributario, si pagano tributo e sanzione.
Se l'errore non incide
sull'imposta del tributo e per violazioni concernenti la mancata
esibizione o trasmissione di atti o documenti o per la mancata
restituzione dei questionari (nei 60 giorni), la sanzione va da 51 a
258 euro.
ENTI
NON COMMERCIALI
Discorso a parte va
fatto per la dichiarazione
Imu degli enti non commerciali. In questo caso l'esenzione
va applicata solo alla parte di immobile utilizzata a fini non
commerciali; un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze
deve fornire indicazioni circa le modalità e le procedure riguardanti
la dichiarazione insieme agli elementi che rilevano ai fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale.
Va quindi approvato,
per gli enti non commerciali, un modello
apposito di dichiarazione ai fini Imu. In attesa
dell’emanazione del provvedimento, istruisce la risoluzione n. 1/DF del 2013 del ministero dell’Economia, tali enti non sono tenuti ad eseguire
l’adempimento entro il 4 febbraio 2013, ma devono rimanere
in attesa del termine di presentazione che sarà indicato con
l’approvazione del modello per gli enti non commerciali.
IMPRENDITORI
AGRICOLI PROFESSIONALI
Per i coltivatori
diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) la risoluzionen. 2/DF del 18 gennaio 2013 precisa che non vige un obbligo
dichiarativo qualora la condizione di appartenenza ai coltivatori
diretti e agli Iap sia stata resa nota mediante precedente
dichiarazione ICI, in quanto i comuni sono a conoscenza di tale stato e
delle relative agevolazioni previste dalla legge.
In particolare, i suddetti soggetti non devono
presentare la dichiarazione solo per evidenziare l’applicazione del
moltiplicatore di cui al D.L. n. 201/2011, qualora non vi
siano state altre variazioni.
QUADRO
DELLE NORME
- D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 – Art. 8
- D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, conv. in L. n. 214/2011 – Art. 13
- Circolare
Ministero Economia e Finanze 18 maggio 2012, n. 3/DF
- Decreto
Ministero Economia e Finanze 30 ottobre 2012
- Risoluzione
Ministero Economia e Finanze 11 gennaio 2013, n. 1/DF
- Risoluzione
Ministero Economia e Finanze 18 gennaio 2013, n. 2/DF |