Dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti anche in caso di costi effettivamente sostenuti
Pubblicato il 17 marzo 2010
La Cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 10394 del 16 marzo 2010, ha spiegato che il reato di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) viene a configurarsi, in relazione all'Iva, anche qualora i costi indicati siano stati effettivamente sostenuti.
Nel caso in esame, in particolare, l'imputata sosteneva che tale reato non fosse ravvisabile in quanto le fatture dalla stessa utilizzate erano solo soggettivamente inesistenti, mentre i costi erano stati effettivamente sostenuti. Ma tale censura – spiegano i giudici di legittimità – avrebbe avuto rilievo solo con riferimento alle imposte dirette ma non nel caso dell'Iva: “In tema d' imposta sul valore aggiunto la fatturazione effettuata in favore di soggetto diverso da quello effettivo non è riconducibile a una ipotesi di fatturazione con indicazioni incomplete o inesatte di cui al dpr 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41, comma 3, né a quella di omissione dell'indicazione dei soggetti tra cui l'operazione è effettuata, prescritta danti. 21, comma 2, n. 1, stesso decreto”; ne consegue la necessaria riconducibilità “a un'operazione inesistente”.