Dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti anche in caso di costi effettivamente sostenuti

Pubblicato il 17 marzo 2010
La Cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 10394 del 16 marzo 2010, ha spiegato che il reato di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) viene a configurarsi, in relazione all'Iva, anche qualora i costi indicati siano stati effettivamente sostenuti.

Nel caso in esame, in particolare, l'imputata sosteneva che tale reato non fosse ravvisabile in quanto le fatture dalla stessa utilizzate erano solo soggettivamente inesistenti, mentre i costi erano stati effettivamente sostenuti. Ma tale censura – spiegano i giudici di legittimità – avrebbe avuto rilievo solo con riferimento alle imposte dirette ma non nel caso dell'Iva: “In tema d' imposta sul valore aggiunto la fatturazione effettuata in favore di soggetto diverso da quello effettivo non è riconducibile a una ipotesi di fatturazione con indicazioni incomplete o inesatte di cui al dpr 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41, comma 3, né a quella di omissione dell'indicazione dei soggetti tra cui l'operazione è effettuata, prescritta danti. 21, comma 2, n. 1, stesso decreto”; ne consegue la necessaria riconducibilità “a un'operazione inesistente”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IVA e prestazioni di servizi: obbligo di fattura all’esecuzione, non al pagamento

28/04/2025

Avvocati: compensazione gratuito patrocinio - contributi

28/04/2025

Rottamazione-quater: ultimi giorni per essere riammessi

28/04/2025

Artigiani e commercianti: come avere la riduzione contributiva per i nuovi iscritti

28/04/2025

Dirigenti PMI: come e quando versare i contributi a Previndapi

28/04/2025

Gratuito patrocinio: per l'iscrizione a ruolo basta l'istanza protocollata

28/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy