Aggiornati dall’Agenzia delle Entrate il modello Agi/1 e le relative istruzioni, "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva", da utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dal titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.
Il modello era stato approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2018, in quanto, ai sensi del citato articolo 70-bis, i soggetti passivi d’imposta, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo possono divenire un unico soggetto passivo, denominato Gruppo Iva.
Il modulo deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti ed è presentato dal rappresentante del Gruppo, utilizzando l’applicazione web dell’Agenzia, disponibile nell’area autenticata.
ll modello, oltre che per la costituzione del Gruppo Iva, va utilizzato anche per comunicare:
le opzioni contabili, per l'esercizio delle opzioni di cui agli artt. 36 e 36 bis;
l'inclusione/esclusione partecipante;
il subentro di un nuovo rappresentante;
la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione;
la revoca dell'opzione;
la cessazione del Gruppo.
Il 18 ottobre 2019, l’Agenzia ha aggiornato il modello Agi/1 e le relative istruzioni rendendoli disponibili online, nell’area del sito web dedicata alla “Costituzione del Gruppo Iva”.
Con l’aggiornamento delle istruzioni è stata prevista l’introduzione della “dichiarazione sostitutiva di opzione”.
Tale dichiarazione può essere presentata quando si vuole integrare, correggere o cancellare i dati precedentemente trasmessi attraverso la dichiarazione di costituzione, ma il Gruppo Iva non è ancora efficace. I dati riportati nella dichiarazione sostitutiva prendono il posto di quelli precedentemente trasmessi, anche se restano invariate sia la partita Iva già attribuita al Gruppo Iva, sia la data di efficacia del Gruppo stesso.
Sempre nelle istruzioni aggiornate al modello, l’Agenzia precisa, inoltre, che, anche nel periodo di efficacia dell'opzione, le variazioni riguardanti le partite Iva dei soggetti partecipanti devono essere comunicate con la prevista modulistica anagrafica (modello AA7 - domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA di soggetti diversi dalle persone fisiche o modello AA9 -dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA per imprese individuali e lavoratori autonomi). Questi modelli vanno sempre compilati indicando la partita Iva dei singoli partecipanti e non quella del Gruppo Iva.
Come detto la dichiarazione sostitutiva di opzione può essere presentata per integrare, correggere o cancellare i dati precedentemente trasmessi, quando l'opzione per il Gruppo Iva ancora non è efficace.
Tale dichiarazione sostitutiva di opzione, dunque, può essere presentata:
fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di presentazione della prima dichiarazione, se quest’ultima è stata presentata entro il 30 settembre;
fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in corso alla data di presentazione della prima dichiarazione, se quest’ultima è stata presentata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.
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