Detrazione IVA possibile anche con contratto nullo

Pubblicato il 13 giugno 2024

Va escluso che il soggetto passivo di un'operazione di cessione possa essere privato del diritto alla detrazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile.

Per escludere la detrazione dell'IVA, infatti, occorre dimostrare la sussistenza degli elementi che consentono di qualificare l'operazione come fittizia ai sensi del diritto dell'Unione Europea oppure, se l'operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa tragga origine da un'evasione d'imposta o da un abuso di diritto.

E' il principio enunciato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione (sentenza n. 16279 del 12 giugno 2024) in applicazione della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 25 maggio 2023, causa C-114/22.

La Suprema corte si è così pronunciata in tema di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA da parte della cessionaria in caso di nullità del contratto di cessione del bene e relativa fattura emessa dalla cedente.

Il caso all'esame della Corte di Cassazione

La vicenda all'attenzione dei giudici di legittimità riguardava l'impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di accertamento per IVA e accessori.

L'Agenzia delle Entrate aveva considerato nulla l'operazione di compravendita di un centro commerciale, poiché il notaio era parente delle parti coinvolte, il che gli impediva di stipulare l'atto.

Di conseguenza, l'Amministrazione contestava l'indetraibilità dell'IVA esposta nella fattura di vendita per il cessionario.

Il giudice di appello, tuttavia, aveva ritenuto che tali circostanze fossero rilevanti solo a livello disciplinare per il notaio, senza comportare la nullità del contratto.

Inoltre, il giudice aveva affermato che l'autonomia tra profili civili e tributari implica che l'eventuale nullità del contratto non influenzi il diritto del cessionario di detrarre l'IVA.

L'Agenzia delle Entrate si era rivolta alla Corte di cassazione, lamentando motivi incentrati sulla contestata nullità del contratto e sulle sue conseguenze per quanto riguarda la detrazione dell'imposta.

La decisione della Corte di Cassazione

I motivi sono stati giudicati fondati dalla Cassazione.

In primo luogo, la Corte ha puntualizzato che il divieto per il notaio di rogare atti che contengono disposizioni che interessano lui stesso, la moglie o parenti e affini, è posto a presidio della terzietà del professionista, garantendo l'imparzialità e la trasparenza della sua attività.

Questo divieto ha una valenza precettiva formale e la sua violazione comporta la nullità dell'atto, che può essere rilevata d'ufficio o su istanza di qualunque terzo interessato.

Nella specie, non era logica la parte della motivazione in cui il giudice aveva affermato che il rogito da parte del notaio aveva comportato una violazione con rilevanza meramente disciplinare. Ed era errata la conclusione secondo cui, comunque, tale nullità di origine civilistica non avrebbe avuto rilevanza sul piano tributario e sull'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA

Contratto nullo? Diritto alla detrazione IVA non escluso in via automatica

Nella sua disamina, la Cassazione ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, una normativa nazionale non può privare il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA per il solo fatto che un'operazione economica imponibile è considerata nulla ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale.

Questo a meno che non sia dimostrato che l'operazione è simulata o che trae origine da un'evasione dell'IVA o da un abuso di diritto.

Ebbene, nel caso in esame, la sentenza di appello non aveva compiuto tali valutazioni in modo completo, rendendo fondate le censure dell'Agenzia delle Entrate e determinando la cassazione, con rinvio, della decisione impugnata.

Il giudice di secondo grado, infatti, non aveva compiuto le valutazioni indicate nel principio di diritto, se non in modo parziale con riferimento al motivo illecito rapportato all’abuso del diritto.

Mancava del tutto, inoltre, una specifica e motivata valutazione sull'effettiva realizzazione dell'operazione e sull'esclusione che fosse fittizia e che non avesse tratto origine da una evasione fiscale.

Principio di diritto

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione:

"Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA da parte della cessionaria in caso di nullità del contratto di cessione del bene e relativa fattura emessa dalla cedente, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sentenza C-114/22 del 25 maggio 2023, il soggetto passivo non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono gli elementi che consentono di qualificare tale operazione ai sensi del diritto unionale come fittizia oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un'evasione dell'imposta o da un abuso di diritto".

Tabella di sintesi della sentenza

Sintesi del Caso L'Agenzia delle Entrate aveva considerato nulla la compravendita di un centro commerciale perché il notaio era parente delle parti coinvolte, impedendogli di stipulare l'atto. La conseguente contestazione riguardava l'indetraibilità dell'IVA per il cessionario.
Questione Dibattuta Se il soggetto passivo può essere privato del diritto alla detrazione dell'IVA per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità civile e se tale nullità influenzi il diritto alla detrazione dell'IVA.
Soluzione della Corte di Cassazione La Cassazione ha stabilito che la nullità civile del contratto non priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA, a meno che l'operazione non sia qualificata come fittizia secondo il diritto unionale o tragga origine da un'evasione dell'imposta o da un abuso di diritto.
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