Detrazione Iva con omessa dichiarazione

Pubblicato il 09 settembre 2016

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con due recenti pronunce, ha affrontato questioni lungamente dibattute quale quella della detrazione Iva anche in ipotesi di omessa dichiarazione e quella della possibilità di iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento.

Iva, detrazione possibile anche senza dichiarazione annuale

Con la sentenza n. 17757 depositata l'8 settembre 2016, la Suprema Corte riconosce al contribuente di riportare a nuovo un credito Iva discendente da una dichiarazione omessa.

Richiamando la normativa comunitaria, le Sezioni Unite ribadiscono che nel sistema Iva vale il principio fondamentale di neutralità dell'imposta, che esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti, anche se alcuni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi.

Ai fini del beneficio fiscale, quindi, sono sufficienti i requisiti sostanziali, mentre la circostanza della mancanza della dichiarazione annuale Iva può essere considerata trascurabile dall'Amministrazione finanziaria. Ciò a condizione, però, che l'eccedenza d'imposta risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e venga dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Verificate tali condizioni, qualora il Fisco emetta la cartella in seguito al controllo formale automatizzato, nel relativo giudizio di impugnazione la detrazione non può essere negata laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, “sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Iscrizione a ruolo anche con omessa presentazione dichiarazione annuale

Con la sentenza n. 17758 depositata l'8 settembre 2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece chiarito che – sempre nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva – è consentita all'Amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e l’emissione della cartella, dal momento che è legittima la procedura del controllo automatizzato.

Si legge, infatti, nelle motivazioni della Corte che “in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli articoli 54-bis e 60 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 (fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili)”.

 

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