Il concetto di inerenza deve essere ricondotto in particolare al rapporto tra costo e impresa.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è solita affermare che con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’inerenza all’attività d’impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenere la deduzione ex art. 109 del Tuir, va definita come una relazione tra due concetti – la spesa (o il costo) e l’impresa – cosicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della quaificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili.
Sulla base di tale concetto di inerenza, la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria a seguito di un atto di accertamento nei confronti di una società italiana, che gestiva alcuni hotel, che si era vista accogliere le proprie tesi difensive da parte sia della Ctp che della Ctr. Entrambe le Commissioni, infatti, avevano ritenuto i costi effettivamente sostenuti dall’impresa perfettamente inerenti all’attività della stessa e pertanto deducibili, così da annullare l’atto impositivo.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione contestando l’inerenza di alcuni costi, ai fini della deduciblità degli stessi, per la determinazione del reddito d'impresa.
Nella sentenza n. 14579 del 6 giugno 2018, gli Ermellini sostengono che il concetto di inerenza, ai fini fiscali, non solo deve essere utilizzata per negare la deducibilità a spese finalizzate esclusivamente al conseguimento di vantaggi fiscali, ma anche, per valorizzare spese che concretamente, e in prospettive di ampia visione, risultino vantaggiose per il progetto imprenditoriale.
Pertanto, l’inerenza all’attività di impresa delle singole spese, indispensabile per ottenere la deduzione, va definita come una relazione tra due concetti: la spesa e l’impresa.
Di conseguenza, il costo è rilevante per la quantificazione della base imponibile non tanto per la sua diretta connessione ad una precisa componente di reddito, ma in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili.
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