Con il decreto ministeriale del 24 aprile 2024 n. 68, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la deliberazione Inail del 26 marzo 2024 n. 73, in cui viene definito il premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali per l’anno 2024, per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) nonché per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
Con la delibera n. 73 del 26 marzo 2024, l’Inail rende noto che il premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC è fissato, per l’anno 2024, nella misura di euro 1,04 per singola giornata di attività prestata, fermo restando il contributo addizionale ex Anmil pari all’1%.
NOTA BENE: Il premio viene aggiornato automaticamente e proporzionalmente in base alle variazioni annuali della retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali.
I soggetti assicurati sono:
I soggetti assicuranti, invece, sono i comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari dei PUC (in qualità di datori di lavoro).
I comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari dei progetti sono tenuti ad attivare la copertura assicurativa Inail tramite la piattaforma GePI entro un giorno dall'inizio dell'attività di ciascun partecipante.
Le eventuali variazioni o cessazioni nel rapporto assicurativo devono essere comunicate entro il giorno successivo dalla data di fine partecipazione.
Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette all’Inail le denunce di attivazione dell’assicurazione.
Entro il giorno successivo a quello di ricezione delle denunce, l’Inail invia al Ministero del Lavoro l’esito della trasmissione e, in caso di esito positivo, invia al titolare del progetto il provvedimento di assicurazione a mezzo PEC.
I comuni e le altre amministrazioni pubbliche comunicano trimestralmente, entro la fine del mese successivo, tramite la piattaforma GePI, il numero di giornate di attività prestata dai partecipanti ai PUC.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette i predetti dati all'INAIL entro 30 giorni dal termine di cui sopra.
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