E’ stata depositata la sentenza con cui le Sezioni Unite penali di Cassazione hanno escluso che il ministero della Giustizia, ricorrendo contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli articoli 35-bis e 35-ter, della Legge n. 354/1975 ed ossia di condanna al risarcimento del danno per la detenzione degradante, possa essere condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa ammende, nel caso di rigetto o inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 616 del Codice di procedura penale.
Nella decisione n. 3775 depositata il 26 gennaio 2018, già anticipata con informazione provvisoria, sono stati enunciati anche ulteriori principi di diritto.
In primo luogo, sono state fornite precisazioni in ordine al reclamo-impugnazione di cui all'art. 35-bis, comma 4, dell’Ordinamento penitenziario, reclamo che – sottolineano le Sezioni Unite – “può essere proposto dall'Amministrazione penitenziaria senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato".
A seguire, è stato enunciato l’ulteriore principio di diritto ai sensi del quale "La prescrizione del diritto leso dalla detenzione inumana e degradante, azionabile dal detenuto ai sensi dell'art. 35-ter, commi 1 e 2 dell’Ordinamento penitenziario, per i pregiudizi subiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 92 del 2014, decorre dal 28 giugno 2014".
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