Tre metri quadrati costituiscono lo spazio utile al fine di garantire al recluso il movimento nello spazio detentivo.
E’, pertanto, da escludere di poter considerare nel computo dei citati metri anche gli arredi fissi, in ragione dell’ingombro che ne deriva.
Tra gli arredi va ricompreso anche il letto, non essendovi dubbio che lo stesso vada considerato come un ingombro idoneo a restringere, per la sua quota di incidenza, lo spazio vitale minimo all’interno della cella.
E’ sulla scorta di queste considerazioni, rese alla luce delle interpretazioni dalla Cedu, che la Corte di cassazione, con sentenza n. 52819 del 13 dicembre 2016, ha cassato un’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva respinto il reclamo di un detenuto in funzione inibitoria e risarcitoria ex articolo 35 bis e ter delle norme sull’ordinamento penitenziario.
Il provvedimento in esame aveva, infatti, proposto una diversa lettura e considerato “superficie utile” quella occupata dal letto per finalità di riposo o di attività sedentaria.
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