L’agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in tema di detassazione dei premi di risultato.
L’agevolazione fiscale sui premi di risultato richiede la verifica degli incrementi produttivi dopo un periodo definito congruo. Sull’argomento si riscontra la risposta n. 205 del 25 giugno 2019.
L’articolo 1, commi da 182 a 189, L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), ha previsto agevolazioni fiscali per le retribuzioni premiali, anche collegate alla partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale.
In merito è stato emanato il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016, che ha regolato la disciplina.
In particolare, è stata introdotta la tassazione agevolata che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10 percento, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili in base al suddetto decreto del 25/3/2016.
Nello specifico, viene stabilito che gli incrementi - di produttività, redditività ecc. – devono essere verificati al termine del periodo previsto dal contratto aziendale o territoriale (cd. periodo congruo).
La durata di tale periodo congruo è stabilita dalla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale.
Poiché il requisito incrementale costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione, oltre che il raggiungimento dell’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello, è necessario che il risultato conseguito dall’azienda sia incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.
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