La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ambito di un procedimento disciplinare a carico di un notaio, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 147 Legge 89/1913, e rimette pertanto gli atti alla Consulta.
Il menzionato art. 147 dell’ordinamento notarile, in particolare, prevede la destituzione del notaio per il solo fatto che lo stesso, dopo essere stato condannato per due volte alla sanzione della sospensione (in violazione del medesimo art. 147), contravvenga ancora una volta, nei dieci anni successivi, la stessa disposizione.
Orbene, trattasi – secondo la Corte rimettente, con ordinanza interlocutoria n. 27099 del 15 novembre 2017 – di una previsione che prescinde del tutto dalla considerazione della condotta posta concretamente in essere dal notaio e dalla sua gravità, non consentendo al giudice della disciplina di graduare la sanzione. In altre parole, detto “automatismo sanzionatorio”, integra una presunzione assoluta, come tale, non ammissibile laddove vada a limitare un diritto della persona.
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