Il bonus riconosciuto ai dipendenti di una stabile organizzazione in Italia di una società estera, che in parte viene quantificato nell'esercizio successivo, è fiscalmente deducibile nel periodo di competenza se non costituisce accantonamento.
Questo è quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 1 del nuovo anno.
La società istante è una stabile organizzazione in Italia di una società estera, che corrisponde ad alcuni dipendenti una remunerazione costituita da una base fissa e una variabile.
Quest’ultimo tipo di contribuzione, definita anche “bonus”, è determinata mediante un processo di valutazione (“peer review”) condotto nell’ambito del Gruppo a livello internazionale, che si conclude in un momento successivo al termine dell’esercizio di valutazione dell’operato dei dipendenti (esercizio 2017). Il bonus, pertanto, viene pagato in due diversi momenti:
una quota (componente a) entro il termine dell'esercizio di valutazione dell'operato dei dipendenti;
la parte restante (componente b) oltre il termine dello stesso e, poi, comunicata entro marzo dell'anno successivo.
Finora la società si è sempre attenuta alle prescrizioni dell’articolo 109, comma 1, del TUIR, qualificando il “saldo” del bonus come componente di cui non ne è certa né l’esistenza né la sua determinazione nell’esercizio di competenza, cosicché la componente b) viene dedotta nell’esercizio successivo, allorché la quota di bonus è determinabile e viene corrisposta.
L’istante chiede, ora, all’Amministrazione finanziaria se, in base al principio di derivazione rafforzata, l'intero ammontare dei bonus riconosciuti ai dipendenti debba essere fiscalmente dedotto dal reddito imponibile nel periodo di competenza, ossia quello riferito all'esercizio oggetto di valutazione dell'operato dei dipendenti.
In primo luogo, l’Agenzia ricorda che, ai sensi del Tuir, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti, diversi dalle microimprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.
Inoltre, il D.L. n. 244/2016 ha esteso ai cosiddetti soggetti Nuovi OIC il principio di “derivazione rafforzata”, già previsto per le imprese che redigono il bilancio d’esercizio secondo i principi internazionali IAS/IFRS; mentre il comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR estende “in quanto compatibili” ai Nuovi OIC le disposizioni che limitano la derivazione rafforzata per i soggetti IAS/IFRS.
Sulla base del rinnovato quadro normativo e delle indicazioni fornite dalla parte, per l’Agenzia sembrerebbe che la componente b) del suddetto bonus abbia natura di accantonamento dal punto di vista contabile in base all'Oic 29 e all'Oic 31. Tale circostanza, lo renderebbe indeducibile dal reddito di impresa nel 2017 perché agli accantonamenti non si applicano le regole della derivazione rafforzata.
Viceversa, nella differente ipotesi in cui la componente b non avesse natura di accantonamento dal punto di vista contabile, i bonus in esame, imputati nel rendiconto economico chiuso al 31 dicembre 2017 (annualità oggetto di valutazione), sarebbero fiscalmente deducibili nel medesimo periodo di imposta.
Pertanto, si desume dalla lettura della risposta n. 1/2019 che, in virtù del principio di derivazione rafforzata, come esteso ai soggetti “Nuovi Oic”, la deducibilità dei bonus erogati al personale dipendente di una stabile organizzazione in Italia di una società estera è ammessa nel caso in cui, dal punto di vista contabile, i bonus non hanno natura di accantonamento.
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