E’ da ritenere legittimo che i verbali delle deposizioni raccolte davanti al Giudice delegato nell’ambito della procedura fallimentare vengano ammessi nel fascicolo del dibattimento del processo penale come prova documentale, ai sensi dell’articolo 234 del Codice di procedura penale.
Detto assunto è ricavabile sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, con consolidato orientamento, in ordine al valore probatorio da attribuire alla relazione del curatore fallimentare e alle dichiarazioni provenienti dal fallito o dall’amministratore della società fallita e raccolte dal curatore nell’esercizio del suo ufficio.
Questi, in particolare, sono stati considerati alla stregua di prove documentali in quanto rilevanti nel processo penale al fine di ricostruire le vicende amministrative della società.
L’inserimento di tali documenti nel fascicolo processuale risulta, infatti, corretto in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all’inizio del procedimento o che appartengono comunque al contesto del fatto da accertare.
Principi, come precisato, applicabili anche alle dichiarazioni raccolte dal giudice delegato in quanto svolgono la medesima funzione informativa di ricostruire le vicende amministrative della società poi fallita.
E’ quanto enunciato dalla Corte di cassazione, Quinta sezione penale, nel testo della sentenza n. 27898 depositata il 6 luglio 2016.
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