Il Consiglio di Stato ha precisato che la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata, fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito, dall’articolo 4, comma 4, delle norme di attuazione al Codice del processo amministrativo.
Tale soluzione non contrasta, infatti, con quanto indicato dell’ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo.
Detto ultimo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12, i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.
Ciò detto, la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori, ossia fino allo spirare dell'ultimo giorno.
In definitiva, il deposito telematico si considera perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno, senza che abbia alcuna rilevanza preclusiva l'ora del deposito.
I giudici del Collegio amministrativo lo hanno da ultimo ricordato nel testo della sentenza n. 3309 del 1° giugno 2018.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".