Esiste una palese difformità tra l’articolo 31 (2-quater) della Legge n. 340 del 24 novembre 2000 e quanto previsto dall’Ordinamento dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili (Dlgs n. 139/2005), dal momento che il citato articolo non prevede la figura dell’esperto contabile tra coloro che hanno titolo a depositare i bilanci e gli altri documenti di cui all’art. 2435 del Codice Civile.
L’articolo 31, comma 2-quater, dell’anno 2000, infatti, essendo precedente alla legge ordinamentale dei commercialisti non tiene conto della figura dell’esperto contabile, che è stata istituita successivamente proprio con il DLgs. 139/2005.
Pertanto, tale disposizione di legge stabilisce semplicemente che: “il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società”.
L’Associazione Nazionale Commercialisti, negli anni, ha più volte segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT) tale difformità, invitandolo ad adeguare l’articolo 31 (2-quater) della Legge n. 340/2000 alla mutata composizione dell’ordinamento dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, riconoscendo a tutte le figure professionali in esso inserite la titolarità al deposito presso il Registro delle Imprese.
Secondo il presidente ANC Marco Cuchel “il mancato aggiornamento della norma, rispetto all’evoluzione dell’ordine professionale ha fatto sì che una moltitudine di professionisti titolati al deposito dei bilanci, non possano espletare questa funzione sostanzialmente per una questione di inerzia legislativa”.
Il sindacato dei professionisti, dunque, fa sapere di non essersi arreso e che presto riprenderà le interlocuzioni con il Ministero e con la competente commissione parlamentare, affinché anche agli Esperti contabili non sia più negato di svolgere questo adempimento.
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