Depositi fiscali senza requisiti. Richiesta di prosecuzione temporanea

Pubblicato il 25 maggio 2023

Possono tirare un sospiro di sollievo i titolari di deposito fiscale con modesta capacità di stoccaggio: invece di cadere nella revoca della licenza, possono ottenere la prosecuzione transitoria della gestione dell’impianto.

E’ infatti stato reso noto dal ministero dell’Economia il decreto avente data 17 maggio 2023 – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 maggio - che stabilisce le modalità di autorizzazione per operare in via transitoria in regime di deposito fiscale in mancanza dei requisiti.

Va ricordato come il testo unico delle accise - decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - all’articolo 23, comma 12, recentemente modificato dal Dl n. 21/2022, stabilisce le condizioni per autorizzare la gestione in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti, di capacità inferiore a 400 metri cubi, e dei depositi commerciali di altri prodotti energetici, di capacità inferiore a 10.000 metri cubi.

Tale disposizione prevede che il deposito debba effettuare forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi UE ovvero esportazioni verso Paesi non UE, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio.

In mancanza di tali condizioni, si va incontro alla sospensione dell’autorizzazione, da parte degli Uffici delle dogane, ad operare in regime di deposito fiscale; se esso non viene ripristinato entro il termine di un anno, si ha la revoca dell’autorizzazione.

A tale situazione si può ovviare mediante la presentazione da parte del depositario di un’istanza, accompagnata da garanzia, che consente di proseguire l’attività in regime di deposito fiscale per 12 mesi.

Richiesta del regime transitorio

Dunque, l’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, accertata la mancanza delle condizioni per gestire il deposito fiscale, comunica all’esercente l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale.

Tale comunicazione:

Questa durerà 12 mesi ed è soggetta ad adeguata garanzia.

Se l’esercente ritiene che, invece, sussistano le condizioni per proseguire in condizioni normale l’attività, ha a disposizione ulteriori 20 giorni per presentare memorie scritte, documenti o altri elementi a prova di quanto sostenuto.

Arriverà la comunicazione all’esercente di proseguire in via transitoria l’attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi se la garanzia viene regolarmente costituita entro il termine di dieci giorni.

Il decreto del 17 maggio 2023 specifica che l’importo della garanzia è determinato dall’Ufficio competente nella misura del 100% dell’accisa dovuta su prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione di avvio della sospensione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy