Scadenza su due binari per le aziende che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019. In tal caso, infatti, i datori di lavoro non solo devono calcolare la regolazione per l’anno 2018 applicando, alle retribuzioni corrisposte nel 2018, i tassi già comunicati per tale anno (entro dicembre 2017), ma devono anche calcolare il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’INAIL entro il 31 marzo 2019, come previsto dall’art. 1, co. 1125 della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
Ne dà notizia l’INAIL, con la nota n. 2836 del 22 febbraio 2019. Nel documento di prassi, l’Istituto assicuratore ha fornito interessanti precisazioni in merito ai termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 per le imprese con cessazione attività rispettivamente a dicembre 2018 e a gennaio e febbraio 2019.
Al fine di consentire all’INAIL di elaborare le nuove basi di calcolo da inviare ai datori di lavoro, alla luce della revisione delle tariffe di cui all’art. 1, co. 1121 della Legge di Bilancio 2019, le scadenze per l’autoliquidazione 2018/2019 – così come indicate nella circolare INAIL n. 1 dell’11 gennaio 2019 - risultano così modificate:
Da notare che il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall’INAIL per conto delle associazioni di categoria convenzionate. Pertanto, il pagamento del primo acconto dell’anno 2019 alle associazioni titolari di convenzione sarà effettuato nel mese di luglio 2019, anziché entro il mese di maggio.
Alla luce della suddetta novità, l’INAIL ha ritenuto opportuno chiarire quali siano le scadenze da rispettare per le aziende con cessazione attività rispettivamente:
Nel primo caso, che comprende anche tutte le aziende che abbiano cessato l’attività nei mesi precedenti a dicembre 2018, occorre effettuare l’autoliquidazione in base ai tassi già comunicati per il 2018, non essendo dovuto il premio anticipato per il 2019.
Pertanto, il termine entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 fino alla data di cessazione, coincide con il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio.
Diversamente, per le aziende che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019 occorre calcolare:
Nel secondo caso, come precisato in precedenza, il termine per la presentazione delle dichiarazioni 2018 è stato differito 16 maggio 2019. Analoga scadenza opera per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, che consente in particolare ai soggetti che hanno cessato o cesseranno l’attività nei primi mesi del 2019 di determinare il premio anticipato per il 2019 sul minore importo presunto.
Va detto che il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettive corrisposte nel 2019, per le imprese che hanno cessato l’attività a gennaio o febbraio 2019, non può avere scadenza antecedente a quella prevista per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettive erogate nel 2018.
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